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Ordinanza

Ordinanza n. 280/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.179 del 12 marzo 2025 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202500413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara n. 179 del 12 marzo 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento del soggetto pubblico. Il TAR aveva già adottato un'ordinanza istruttoria, n. 521 del 2025, chiedendo all'Amministrazione una relazione sui fatti di causa e sui motivi di ricorso. Alla camera di consiglio del 12 maggio 2026 il Collegio ha rilevato il mancato riscontro dell'Amministrazione a tale ordine istruttorio.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza né deciso sulla richiesta di nomina del commissario ad acta. Considerato il mancato adempimento dell'ordine istruttorio precedente, ha rinnovato al Ministero dell'Istruzione e del Merito-Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo l'ordine di depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi di ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'attività istruttoria del giudice amministrativo, che ha rinnovato l'ordine all'Amministrazione di fornire una relazione circostanziata e documentata.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando l'Amministrazione non adempie a un precedente ordine istruttorio, il giudice può rinnovare l'ordine di deposito di una relazione circostanziata e documentata, assegnando un nuovo termine e rinviando la trattazione per consentire l'acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di nomina di un commissario ad acta non deve essere necessariamente decisa nella prima fase del giudizio, potendo il giudice disporre previamente acquisizioni istruttorie sull'effettivo comportamento dell'Amministrazione e sul persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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