Cassazione Penale, Sentenza n. 15653/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Potenza che aveva rigettato la convalida dell'arresto eseguito il 16 marzo 2025 in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) emesso il 2 marzo 2025. La Corte di appello aveva ritenuto che il MAE fosse stato emesso per l'esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile (30 giorni di reclusione per due tentati furti in abitazione) e, pertanto, aveva valutato la sussistenza di cause ostative alla consegna ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge n. 69/2005. Il Procuratore generale ha censurato tale decisione sostenendo che (i) l'arresto in esecuzione di MAE o segnalazione SIS è un atto “dovuto” per la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 11 legge n. 69/2005; (ii) la convalida da parte del Presidente della Corte di appello è limitata a controlli formali (sussistenza requisiti formali e assenza di errore di persona) ai sensi dell'art. 13, comma 2, e non può trasformarsi in sindacato sulle cause di rigetto della consegna; (iii) il provvedimento rumeno alla base del MAE sarebbe in realtà un "mandato di arresto preventivo" (artt. 202, comma 1, lett. e), 203, n.3 e 238 cpp rumeno), quindi non atto di esecuzione di sentenza definitiva e comunque di durata pari a 30 giorni, sicché non opera il divieto previsto dall'art. 7, comma 4, legge n. 69/2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che la convalida dell'arresto ex MAE da parte del Presidente della Corte di appello è limitata a verifiche formali (legittimità dell'adozione della misura nei casi previsti dalla legge e assenza di errore di persona) e che la Corte di appello di Potenza ha illegittimamente imputato alla polizia giudiziaria il compito di verificare l'assenza di cause ostative alla consegna, oltre ad aver svolto un sindacato sulle cause di rigetto della consegna che esorbiva dalle funzioni del giudice di convalida. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senz'altro l'ordinanza impugnata (senza rinvio). È disposto che la cancelleria dia seguito agli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge n. 69 del 22 aprile 2005 - art. 7, comma 4
"una durata non inferiore a quattro mesi"
La norma impedisce l'esecuzione del MAE emesso a fini esecutivi quando la pena o la misura di sicurezza abbia durata non inferiore a quattro mesi. Nel caso in esame la Corte di appello aveva ritenuto rilevante la natura esecutiva del MAE; la Cassazione ha però osservato che la questione inerente la natura del provvedimento (esecutivo o cautelare) e l'esistenza di cause ostative alla consegna non può essere verificata nella fase di convalida, che è meramente formale.
legge n. 69 del 22 aprile 2005 - art. 11
Riconosce che l'arresto in esecuzione del MAE o in esecuzione di segnalazione nel SIS è, per la polizia giudiziaria, un atto dovuto subordinato alla verifica che la segnalazione provenga da autorità competente e sia eseguita nelle forme previste; non richiede valutazioni sulle cause di rigetto della consegna.
legge n. 69 del 22 aprile 2005 - art. 13, comma 2
La convalida operata dal Presidente della Corte di appello si esaurisce in controlli formali (assenza di errori, legittimità formale dell'arresto) e non può trasformarsi in sindacato sul merito o sulle cause ostative alla consegna.
legge n. 69 del 22 aprile 2005 - art. 22, comma 5
Indica gli adempimenti della cancelleria a seguito dell'annullamento dell'ordinanza; la Cassazione ha disposto che la cancelleria esegua tali adempimenti.
codice di procedura penale rumeno - artt. 202, comma 1, lett. e), 203 n.3, 238
Richiamati dal Procuratore generale per sostenere che il provvedimento rumeno fosse un mandato di arresto preventivo (misura cautelare) della durata di 30 giorni e non un ordine di esecuzione di una sentenza definitiva; se così è, la limitazione di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 69/2005 non risulterebbe applicabile come ostativo all'esecuzione del MAE.
giurisprudenza della Cassazione richiamata
La Corte ha richiamato precedenti (tra cui Sez. 6 n. 20550/2006; Sez. 6 n. 5547/2016; Sez. F n. 24593/2020; Sez. 3 n. 14971/2022, ecc.) per confermare che il controllo del Presidente della Corte d'appello nella convalida è meramente cartolare e non incide sulle determinazioni successive in tema di consegna/rigetto.
Massime di principio
- L'arresto eseguito in esecuzione di un mandato di arresto europeo o di una segnalazione nel SIS è, per la polizia giudiziaria, un atto dovuto: la verifica richiesta è formale (autorità emittente competente, correttezza formale della segnalazione) e non può trasformarsi in un sindacato sulle cause ostative alla consegna.
- La convalida dell'arresto da parte del Presidente della Corte di appello si limita a controlli cartolari volti ad accertare la legittimità formale dell'arresto e l'assenza di errore di persona (art. 13, comma 2, legge n. 69/2005); questioni sostanziali o cause di rigetto della consegna vanno affrontate nelle fasi successive del procedimento di consegna.
- Se il provvedimento estero alla base del MAE è qualificato come provvedimento cautelare (mandato di arresto preventivo) e non come provvedimento di esecuzione di sentenza definitiva, non trova applicazione il divieto previsto dall'art. 7, comma 4, legge n. 69/2005 relativo alle esecuzioni di sentenze di durata pari o superiore a quattro mesi.
- La Corte di appello non può imputare alla polizia giudiziaria l'onere di valutare l'assenza di cause ostative alla consegna; tali valutazioni spettano alla autorità giudiziaria competente nella fase di estradizione/consegna.
- L'annullamento, sul ricorso del Pubblico ministero, di un'ordinanza di non convalida può essere disposto senza rinvio quando il ricorso riguarda il controllo di una fase ormai perentamente esaurita e la pronuncia di rimando sarebbe meramente formale e priva di effetti pratici.
- Prassi consigliata per le autorità italiane: all'arresto in esecuzione di MAE seguano immediatamente le verifiche formali richieste (autorità emittente, inserimento SIS, identità) e, se esistono dubbi sulla natura del provvedimento estero (cautelare vs esecutivo), lasciare che tali questioni siano trattate nella fase di consegna/più ampia cognizione giudiziaria, non nella convalida.
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