Sentenza del 16/06/2016 n. 454 - Corte di Giustizia CEE
Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 18, lettera c), 184 e 187 - Operazioni imponibili - Cessazione di attività economica imponibile - Possesso di beni origine della detrazione dell'IVA - Rettifica delle detrazioni - Periodo di rettifica - Assoggettamento ad imposta in forza dell'articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112 dopo la scadenza del periodo di rettifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'IVA dei beni, in particolare della porzione di un edificio, detenuti dal contribuente al momento della cessazione dell'attività economica. Il contribuente sosteneva che, essendo scaduto il periodo di rettifica delle detrazioni previsto per i beni immobili, tali beni non dovessero essere inclusi nell'inventario di liquidazione né assoggettati a imposta. Il Ministro delle Finanze sosteneva invece che il possesso dei beni, per il cui acquisto era stata detratta l'IVA, dovesse essere assimilato a una cessione a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 18, lettera c), della direttiva IVA, indipendentemente dalla scadenza del periodo di rettifica.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che, in caso di cessazione di un'attività economica imponibile, il possesso di beni che hanno dato diritto alla detrazione dell'IVA può essere assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e assoggettata all'IVA anche quando il periodo di rettifica previsto dall'articolo 187 della direttiva IVA è già scaduto. Il periodo di rettifica e l'imposizione al momento della cessazione sono meccanismi distinti: il primo corregge a posteriori detrazioni divenute inesatte, mentre la seconda mira a tassare il consumo finale del bene. L'imposizione deve avvenire quando il bene conserva un valore residuo, tenendo conto del suo valore al momento della cessazione dell'attività. La decisione finale sulla controversia e sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 18, lettera c), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, quando detti beni hanno dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA.
La norma consente di tassare come cessione a titolo oneroso i beni rimasti nella disponibilità del soggetto passivo alla cessazione dell'attività, se per tali beni era stata detratta l'IVA. La norma non subordina l'imposizione al fatto che il periodo di rettifica sia ancora in corso.
Articolo 187, direttiva 2006/112/CE
Per quanto riguarda i beni d'investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni; per i beni d'investimento immobiliari la durata può essere prolungata sino a vent'anni.
Il periodo di rettifica serve a correggere nel tempo l'entità della detrazione in funzione dell'utilizzo effettivo del bene. La sua scadenza non impedisce l'applicazione dell'articolo 18, lettera c), perché i due istituti hanno finalità e presupposti diversi.
Articolo 184, direttiva 2006/112/CE
La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.
Prevede il meccanismo correttivo delle detrazioni quando cambiano gli elementi considerati per determinarle. Non disciplina la nuova operazione imponibile conseguente alla cessazione dell'attività.
Articolo 168, direttiva 2006/112/CE
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto [...] di detrarre [...] l'IVA.
La detrazione è giustificata dall'impiego dei beni per operazioni imponibili a valle e costituisce espressione del principio di neutralità dell'IVA.
Articolo 74, direttiva 2006/112/CE
La base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, ovvero, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui tali operazioni sono effettuate.
Per l'operazione assimilata a una cessione in occasione della cessazione, la base imponibile deve riflettere il valore del bene al momento della cessazione, quindi anche l'eventuale valore residuo e l'evoluzione intervenuta dopo l'acquisto.
Articolo 19, direttiva 2006/112/CE
In caso di trasferimento [...] di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.
L'esclusione dall'assimilazione opera nei casi di trasferimento di un'universalità di beni quando trova applicazione il regime di successione del beneficiario.
Massime di principio
- La cessazione dell'attività non elimina automaticamente gli effetti IVA relativi ai beni rimasti nella disponibilità del soggetto passivo.
- Se un bene ha generato una detrazione IVA e conserva un valore residuo alla cessazione dell'attività, può essere necessario assoggettarlo a IVA come se fosse stato ceduto a titolo oneroso.
- La scadenza del periodo di rettifica non impedisce l'imposizione finale: la rettifica corregge le detrazioni pregresse, mentre l'assimilazione a cessione tassa il consumo finale del bene.
- Per valutare l'imponibilità occorre verificare almeno: l'avvenuta detrazione dell'IVA, la cessazione effettiva dell'attività imponibile, l'assenza di un trasferimento di universalità di beni e l'esistenza di un valore residuo al momento della cessazione.
- La base imponibile va determinata con riferimento al valore del bene al momento della cessazione, secondo i criteri applicabili alle operazioni assimilate a cessioni, e non necessariamente al costo storico di acquisto.
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