Ordinanza n. 2073/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti, tutti recentemente conosciuti e comunicati agli studenti da parte dell’Istituto scolastico: - della nota prot. n. -OMISSIS-del 25/05/2026 con cui l’USR Campania ha chiesto la trasmissione, ai fini dell’ammissione ai prossimi esami di maturità, dei fascicoli dei soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.g.n. 4102/2026, quali studenti iscritti alla scuola -OMISSIS-, senza includere anche gli altri studenti odierni ricorrenti, in quanto iscritti alla medesima scuola; - dell’email dell’USR Campania, inviata alla pec dell’istituto, del 9 giugno 2026 di richiesta di trasmissione della documentazione relativa ai soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.g.n. 4102/2026 iscritti alle classi quinte del corrente a.s. 2025/2026 all’Istituto Scolastico Scuola Oggi -OMISSIS-, in ottemperanza all’ordinanza n. 2133/2026 del Consiglio di Stato; - della presupposta decisione dell’USR Campania, di data ed estremi ignoti, con cui è stata preclusa l’ammissione agli imminenti esami di maturità a tutti gli studenti iscritti alla scuola odierna ricorrente; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato al predetto provvedimento, nella parte in cui preclude agli odierni ricorrenti di poter partecipare all’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, anche solo come candidati privatisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti dell'USR Campania con cui è stata richiesta la trasmissione dei fascicoli dei soli studenti ricorrenti in altro giudizio e, secondo la prospettazione dei ricorrenti, è stata preclusa agli studenti dell'istituto la partecipazione agli esami di maturità, anche come candidati privatisti
Esito
Favorevole al ricorrente (studenti e istituto scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Gli studenti e l'istituto scolastico hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota dell'USR Campania del 25 maggio 2026, l'email del 9 giugno 2026 e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, lamentando che l'Amministrazione avesse richiesto la documentazione relativa soltanto agli studenti già ricorrenti davanti al Consiglio di Stato e avesse precluso agli altri studenti dell'istituto la partecipazione agli esami di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, anche come candidati privatisti. Dal testo non sono specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti; emerge tuttavia la contestazione della mancata considerazione della peculiare posizione degli studenti e della conseguente esclusione dalla possibilità di concludere il percorso scolastico. La controversia cautelare si colloca nel più ampio accertamento, ancora controverso, relativo alla spettanza della parità scolastica in capo all'istituto di provenienza.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti già stabiliti dal decreto presidenziale monocratico ex art. 56 c.p.a. n. 1657 del 23 giugno 2026, confermandolo. La misura non determina l'ammissione automatica degli studenti agli esami di Stato e non anticipa la decisione sulla spettanza della parità scolastica dell'istituto; impone invece all'USR Campania il riesame delle posizioni degli studenti ricorrenti, tenendo conto della loro peculiare condizione e della prossimità della sessione d'esame, nonché l'adozione nel più breve tempo possibile delle determinazioni di competenza. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione si era già attivata, in spirito di leale collaborazione procedimentale e processuale, predisponendo adempimenti istruttori e organizzativi complessi in ragione del numero degli studenti e della tempistica, pur essendo ormai scaduti i termini della sessione suppletiva. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse degli studenti a non vedere definitivamente compromessa la possibilità di concludere il percorso scolastico. La misura non è stata ritenuta lesiva dell'interesse pubblico e del principio di legalità, poiché il riesame resta affidato all'autonomo potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione e non impedisce un diverso esito nel giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 26 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio; l'istanza è stata accolta nei limiti indicati in motivazione.
art. 56 c.p.a.
Costituisce la base del decreto cautelare presidenziale monocratico già adottato e confermato dal Collegio.
art. 2 c.p.a.
leale collaborazione sia procedimentale che processuale
Il TAR valorizza l'attivazione dell'Amministrazione in spirito di leale collaborazione nell'esecuzione degli adempimenti istruttori e organizzativi connessi al riesame.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la misura è diretta a imporre il riesame della posizione del privato, essa non comporta automaticamente il conseguimento del beneficio finale né anticipa la decisione sul rapporto sostanziale controverso.
- Nel bilanciamento cautelare può prevalere l'interesse degli studenti a non vedere definitivamente compromessa la possibilità di concludere il percorso scolastico, qualora l'esclusione dalla procedura d'esame determini un pregiudizio non altrimenti reversibile.
- L'ordine giudiziale di riesame è compatibile con la permanenza di un autonomo potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, che conserva la facoltà di adottare una determinazione finale anche sfavorevole, purché conforme alla legge e adeguatamente motivata.
- La tutela cautelare può essere confermata anche quando gli adempimenti amministrativi risultino complessi e siano scaduti i termini ordinari, se l'Amministrazione si è concretamente attivata e l'interesse privato alla conservazione della possibilità di completare il percorso formativo resta prevalente.
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