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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21781/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva: confermato la natura subordinata di una serie di rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative e condannato la Regione al pagamento delle differenze retributive; rigettato invece le domande della lavoratrice relative all'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 (conversione e risarcimento per reiterazione di contratti a termine), al risarcimento del danno, al pagamento del controvalore dei buoni pasto e parzialmente ridotto i compensi per indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione di norme sul lavoro a tempo determinato, errata ripartizione dell'onere della prova in materia di ferie non godute e omissione di valutazione di fatti decisivi in relazione ai buoni pasto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi primo, secondo e quarto del ricorso e rigettato il terzo; la sentenza della Corte d'Appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione per conformarsi ai principi enunciati. La Corte ha stabilito: - che i rapporti formalmente qualificati come collaborazioni ma svolti nelle forme del lavoro subordinato devono essere ricondotti al lavoro subordinato a tempo determinato e, in presenza di reiterazioni abusive, si applicano i principi di tutela riconosciuti per i contratti a termine (anche con riferimento all'art. 32 L.183/2010 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite); - che l'interpretazione dell'art. 36 D.Lgs. 165/2001 non può ostacolare le tutele derivanti dal diritto dell'Unione; - che l'onere di provare l'effettivo godimento delle ferie e, più in generale, le condizioni che legittimano la perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva grava sul datore di lavoro, alla luce del diritto dell'Unione e della giurisprudenza della Corte di giustizia; il datore di lavoro deve dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie, anche mediante formale invito e avviso circa la perdita del diritto; - che la Corte d'Appello ha omesso di esaminare fatti decisivi riguardo all'orario di lavoro e ai rientri pomeridiani, necessari per valutare il diritto ai buoni pasto ai sensi dell'art. 45 CCNL, per cui la questione va riesaminata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36

    articolo 36, comma cinque

    La Corte rileva che l'art. 36 non può essere interpretato in modo da escludere le tutele previste per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato quando il rapporto, pur formalmente qualificato come collaborazione, sia di fatto subordinato. L'interpretazione restrittiva contestata è stata ritenuta incompatibile con i principi di tutela del diritto dell'Unione.

  • Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32

    articolo 32, comma cinque

    L'art. 32 riguarda l'indennità nei casi di conversione di contratti a termine; la Corte afferma che il principio e la tutela connessa all'art. 32 (anche in relazione a reiterazioni abusive) possono trovare applicazione anche nei casi in cui contratti formalmente di collaborazione siano di fatto rapporti subordinati, purché il lavoratore abbia allegato l'illegittimità e, se del caso, l'abuso di reiterazione.

  • D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 5

    Pur non applicabile ratione temporis ai fatti di causa, la norma conferma la tendenza legislativa a escludere il pagamento sostitutivo per ferie non godute nel pubblico impiego quando le ferie sono obbligatoriamente fruite; la Corte usa tale disciplina come riferimento interpretativo ma richiama la necessità di conformità al diritto dell'Unione.

  • Direttiva 2003/88/CE, art. 7

    articolo 7, paragrafo 1 e 2

    La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze Max Planck, Stadt Wuppertal, Kreuziger) per stabilire che il diritto alle ferie retribuite e, in caso di cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva, è un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; uno Stato può prevedere la perdita del diritto solo se il lavoratore è stato effettivamente messo nelle condizioni di fruire delle ferie, e l'onere della prova grava sul datore di lavoro.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    La Corte ribadisce che il diritto a ferie annuali retribuite costituisce un principio essenziale con portata imperativa, connesso all'obbligo del datore di lavoro di concederle o di corrispondere l'indennità in caso di mancato godimento alla cessazione.

  • CCNL Regioni e Autonomie Locali

    L'art. 45 prevede la condizione per la fruizione della mensa/buono pasto: prestazione al mattino con prosecuzione nel pomeriggio e pausa compresa tra 30 minuti e 2 ore. La Corte rileva che la mancata valutazione dell'orario e dei rientri pomeridiani dalla Corte d'Appello è un vizio da correggere.

  • Norme processuali richiamate

    articoli 360, 115, 434, 348 ter codice di procedura civile

    Richiamate in rapporto ai vizi denunciati (omesso esame di fatto decisivo, violazione del principio di non contestazione, nullità per violazione di norme sul motivo di impugnazione). La Cassazione ha valutato la rilevanza procedurale delle censure e la correttezza dell'esercizio del potere di revisione dell'appello.

Massime di principio

  • Quando contratti formalmente di collaborazione si svolgono nelle modalità tipiche del lavoro subordinato, vanno qualificati come rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e applicate le tutele previste per i contratti a termine, comprese quelle contro la reiterazione abusiva.
  • In tema di ferie non godute, l'onere di provare che il lavoratore ha effettivamente potuto fruire delle ferie (inclusi inviti formali e avvisi di perdita del diritto) grava sul datore di lavoro, in conformità ai principi del diritto dell'Unione; se il datore non dimostra di aver messo il lavoratore in condizione di fruirne, la perdita del diritto e la mancata corresponsione dell'indennità sono illegittime.
  • Il diritto alle ferie e l'indennità sostitutiva alla cessazione sono diritti fondamentali e inderogabili nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione: le disposizioni nazionali devono essere interpretate in modo conforme alle pronunce della Corte di giustizia.
  • Per il riconoscimento dei buoni pasto ai sensi del CCNL, è decisivo l'effettivo svolgimento dell'attività mattutina con prosecuzione nel pomeriggio e l'intervallo entro i limiti contrattuali (30 minuti-2 ore); il giudice deve valutare concretamente l'orario e i rientri pomeridiani e non può rigettare la domanda per mera mancanza formale di allegazioni quando il fatto risulta dagli atti.
  • In sede di impugnazione, l'appello che incide sulla quantificazione di una prestazione riapre l'esame dell'unità minima fatto-norma-effetto e può legittimamente far riesaminare anche il fatto del mancato godimento delle ferie; pertanto le censure sull'onere della prova e sulla motivazione vanno valutate nel loro complesso.

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