Cassazione Civile, Sentenza n. 21776/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato nullo il licenziamento della dipendente Ciccarelli, disposto per ripetute assenze, insubordinazione e recidiva disciplinare. La questione principale riguarda se, nel caso concreto, fosse necessaria l'affissione del codice disciplinare (come previsto dal CCNL Enti Locali) per rendere legittimo il licenziamento fondato sulla recidiva e sulle altre violazioni contestate, o se le condotte della dipendente rientrassero nel “minimo etico” tale da rendere superflua l'affissione. Il Comune deduceva anche violazioni di vari articoli di procedura civile e di legge sul lavoro, chiedendo la cassazione della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che, pur essendo la condotta della dipendente stata qualificata anche come insubordinazione dalla precedente pronuncia di legittimità, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che il licenziamento era stato adottato in ragione della recidiva richiamata espressamente nel provvedimento disciplinare e del riferimento al CCNL Enti locali. Poiché l'art. 25, comma 10 del CCNL 6 luglio 1995 prevede la 'tassativa' affissione del codice disciplinare per assicurare la conoscibilità delle sanzioni previste, la mancata affissione presso la sede della Polizia municipale ha reso illegittima la sanzione espulsiva. Sono state inoltre respinte censure che in sostanza chiedevano una rivalutazione dei fatti (inammissibili ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha rilevato l'eventuale obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
CCNL Enti Locali 6 luglio 1995, art. 25
comma 6 (elencazione delle fattispecie che giustificano il licenziamento, tra cui la recidiva plurima e il persistente insufficiente rendimento) e comma 10 (disponendo la massima pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti)
La Corte ha ritenuto che, quando il licenziamento è fondato su ipotesi previste dall'art. 25 comma 6 (es. recidiva), il comma 10 impone l'affissione tassativa del codice disciplinare; la mancata affissione rende illegittima la sanzione espulsiva, anche se la condotta potrebbe essere percepita come contraria al 'minimo etico'.
Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7
Richiamata in relazione ai principi generali sulla materia disciplinare e diritto di difesa del lavoratore; la Corte ha valutato le argomentazioni ma ha confermato la prevalenza della disciplina contrattuale speciale (CCNL) sulla forma di pubblicità richiesta.
Decreto Legislativo n. 165/2001, artt. 54 e 55
Richiamati come quadro normativo del pubblico impiego per le regole disciplinari; la decisione si inserisce nell'ambito della normativa pubblicistica che rende rilevante l'interpretazione della Corte di Cassazione sul CCNL.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che in sostanza chiedevano la rivalutazione dei fatti (art. 360 n.5) e ha applicato i limiti del sindacato di legittimità su questioni di diritto (nn.3 e 4), richiedendo vizi di diritto ben configurati.
Codice di procedura civile, art. 384, commi 1 e 2
Richiamato il principio secondo cui il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità; la Corte d'Appello ha rispettato il dictum della precedente sentenza della Cassazione.
Costituzione (artt. 2, 3, 97, 111)
Articoli citati dal ricorrente in rapporto ai principi generali (ragionevolezza, buona fede, buon andamento, giusto processo); la Corte li ha considerati ma non ritenuti decisive rispetto alla specifica applicazione del CCNL e ai limiti del sindacato di legittimità.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'addebito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in capo al ricorrente, come previsto dalla norma.
Massime di principio
- Se il licenziamento pubblico invoca una specifica previsione del CCNL che richiede la pubblicità del codice disciplinare (es. affissione), la mancata osservanza di tale forma di pubblicità può rendere nullo il provvedimento anche quando la condotta possa apparire gravemente illecita.
- L'eccezione del 'minimo etico' (cioè condotte immediatamente percepibili come illecite o penalmente rilevanti) non sempre sostituisce obblighi contrattuali di pubblicità espressamente previsti dal CCNL: occorre valutare se la sanzione si fonda su fattispecie disciplinari che presuppongono conoscenza formale (es. recidiva).
- In sede di cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che sostanzialmente propongono una diversa valutazione probatoria possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c.
- Quando una questione è stata decisa dalla Corte di Cassazione (dictum), il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio enunciato; non è consentito rimettere in discussione il presupposto della decisione di legittimità.
- Dal punto di vista pratico, il datore di lavoro pubblico deve documentare non solo la condotta sanzionabile ma anche l'avvenuta pubblicità/affissione del codice disciplinare prescritta dal CCNL per evitare la nullità della sanzione espulsiva.
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