Sentenza del 06/02/2019 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Vendita all'asta - Valore della cessione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla cessione d'azienda del 10 dicembre 2014, formalizzata con rogito notarile al prezzo complessivo di 3.750.000 euro. L'Agenzia aveva aumentato il valore dei beni mobili, attrezzature, impianti e magazzino e, soprattutto, quello del complesso aziendale comprendente gli immobili, ritenendo applicabile la regola generale dell'art. 43 del d.P.R. 131/1986, secondo cui la base imponibile è costituita dal valore venale dei beni. La parte privata sosteneva invece l'applicabilità dell'art. 44 del medesimo decreto, che per le vendite effettuate in sede di espropriazione forzata, all'asta pubblica o a seguito di pubblico incanto individua la base imponibile nel prezzo di aggiudicazione. La cessione era stata infatti preceduta da pubblicità, raccolta di offerte migliorative, procedura competitiva, pubblico incanto, autorizzazione del giudice delegato e approvazione del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 107 della legge fallimentare.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla parte privata. Ha stabilito che, anche se il trasferimento finale era stato formalizzato con un atto notarile avente le forme di una vendita privata, il prezzo era stato determinato attraverso un pubblico incanto nell'ambito di una procedura competitiva fallimentare. Pertanto, ricorrevano i presupposti dell'art. 44 del d.P.R. 131/1986 e la base imponibile dell'imposta di registro doveva essere il prezzo di aggiudicazione, non un valore venale maggiore stimato dall'Ufficio. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 4.200 euro, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. 131/1986
La base imponibile è costituita dal valore del bene trasferito
Prevede la regola generale per le cessioni a titolo oneroso: l'imposta di registro viene calcolata sul valore del bene trasferito, normalmente inteso come valore venale o valore accertabile dall'Amministrazione.
Art. 44 del d.P.R. 131/1986
Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione
Costituisce una deroga alla regola dell'art. 43. Quando il prezzo si forma mediante una procedura pubblica e competitiva assistita da adeguate garanzie di pubblicità e partecipazione, il prezzo di aggiudicazione è considerato la base imponibile, senza necessità di sostituirlo con una diversa stima del valore venale.
Art. 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Disciplina le modalità di vendita dei beni della procedura fallimentare e richiede il ricorso a procedure competitive adeguatamente pubblicizzate. Nel caso esaminato, tale procedura è stata ritenuta idonea a integrare una vendita a seguito di pubblico incanto ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 131/1986.
Cassazione civile, sentenza n. 27667 del 20 dicembre 2011
È richiamata per affermare che, nelle vendite fallimentari disciplinate dall'art. 107 della legge fallimentare, il curatore non può procedere liberamente a una trattativa privata senza garantire pubblicità e possibilità di partecipazione competitiva di altri offerenti.
Massime di principio
- Per applicare l'art. 44 del d.P.R. 131/1986 è decisiva la modalità concreta di formazione del prezzo, non la sola forma dell'atto finale né il semplice fatto che la vendita si svolga nell'ambito di una procedura concorsuale.
- Un atto notarile formalmente assimilabile a una vendita privata può comunque beneficiare del regime dell'art. 44 se costituisce la formalizzazione di una precedente procedura pubblica, competitiva e adeguatamente pubblicizzata, conclusasi con aggiudicazione.
- La procedura concorsuale, da sola, non garantisce automaticamente l'applicazione dell'art. 44: occorre verificare che vi siano pubblicità, possibilità effettiva di presentare offerte o rilanci, confronto competitivo e un provvedimento di aggiudicazione.
- Quando il prezzo è formato attraverso un pubblico incanto o una procedura competitiva con adeguate garanzie di trasparenza, esso è tendenzialmente considerato rappresentativo del valore reale del bene e costituisce la base imponibile dell'imposta di registro.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituire automaticamente il prezzo di aggiudicazione con una stima di mercato più elevata se la vendita ha rispettato le garanzie pubblicistiche richieste dall'art. 44.
- In casi analoghi è essenziale conservare e produrre la documentazione relativa alla pubblicità della vendita, agli inviti a formulare offerte migliorative, alle offerte ricevute, all'incanto, alle autorizzazioni del giudice delegato e all'approvazione degli organi della procedura.
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