Sentenza del 17/01/2019 n. 109 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Trust - atto istitutivo - valenza traslativa della proprietà di beni - non sussiste - imposte ipocatastali - applicazione in misura fissa - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che l'atto istitutivo del trust, nella fattispecie esaminata, non avesse valenza traslativa immediata della proprietà dei beni. Poiché la stipulazione non produceva un effetto sostanziale e diretto sui beni delle parti e l'attuazione degli assetti patrimoniali era differita, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura fissa e non proporzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale dell'atto istitutivo di un trust destinato a disciplinare per il futuro diversi assetti dei beni familiari, con esecuzione differita. Occorreva stabilire se tale atto avesse effetto traslativo immediato della proprietà dei beni e fosse quindi soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, oppure se non producesse un trasferimento sostanziale e diretto, con conseguente applicazione delle imposte in misura fissa.
Massime di principio
- L'atto istitutivo di un trust non comporta automaticamente un trasferimento imponibile dei beni: occorre verificare se produca un effetto traslativo immediato e sostanziale.
- Quando il trust si limita a predisporre assetti patrimoniali futuri, rinviando a un momento successivo l'effettiva attribuzione dei beni, le imposte ipotecaria e catastale possono essere applicate in misura fissa.
- La tassazione proporzionale presuppone un trasferimento effettivo o un effetto diretto sui beni; la mera istituzione del vincolo, senza attribuzione immediata della ricchezza, non è di per sé sufficiente.
- La qualificazione fiscale deve essere effettuata esaminando il contenuto concreto dell'atto, gli effetti immediati prodotti e il momento in cui si realizza l'eventuale trasferimento ai beneficiari.
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