Sentenza del 26/09/2021 n. 4260 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Atti conseguenti agli accordi di separazione - Cessione di quote societarie - Plusvalenze - Esenzione stabilita dall'art. 19, l. 74/87 - Compete - Illegittimità dell'accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha recuperato a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di quote societarie effettuata dall'appellante in favore dell'ex moglie in esecuzione di accordi contenuti nella sentenza di scioglimento del matrimonio. Il contribuente ha impugnato l'accertamento contestando la notificazione, la mancanza di contraddittorio amministrativo e, soprattutto, invocando l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987 per gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio.
La decisione
La Commissione d'appello ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello del contribuente. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 L. 74/1987 alle cessioni di quote poste in essere in esecuzione degli accordi di separazione/divorzio ricomprese nella nozione di 'negoziazione globale', anche se effettuate a titolo oneroso. Poiché l'Amministrazione non aveva contestato né provato la finalità elusiva, l'accertamento è stato dichiarato illegittimo. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 19, legge n. 74/1987
esenzione dell'imposta di bollo di registro e di ogni altra tassa di tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Applicata in senso estensivo: l'esenzione compete a tutti gli accordi che rientrino nella 'negoziazione globale' della separazione o divorzio, comprendendo anche trasferimenti patrimoniali onerosi tra coniugi, salvo che l'Amministrazione provi la finalità elusiva.
art. 67, comma 1, lett. de) del TUIR
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
Norma fiscale che definisce la qualificazione delle plusvalenze come redditi diversi; tuttavia la Ctr ha ritenuto che, ove ricorra l'esenzione ex art. 19 L. 74/1987 e non sia dimostrata finalità elusiva, l'agevolazione assorbe l'imposizione prevista dall'art. 67.
Massime di principio
- L'art. 19 L. 74/1987 va interpretato ampiamente: rientrano nell'esenzione anche gli atti, anche a titolo oneroso, che sono parte della negoziazione globale di separazione o divorzio finalizzata a definire in modo stabile i rapporti patrimoniali tra coniugi.
- Spetta all'Amministrazione l'onere di provare che l'operazione abbia finalità elusiva; in assenza di tale prova il trasferimento tra coniugi in esecuzione di accordi di separazione/divorzio è esente da imposte relative (imposta di registro, bollo e altre tasse).
- La forma dell'atto (se autonomo negozio di compravendita o inserito nella sentenza) non è decisiva: ciò che conta è la funzione negoziale complessiva finalizzata alla definizione della crisi coniugale.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare e motivare la connessione tra il trasferimento patrimoniale e la regolazione globale dei rapporti familiari (accordi di negoziazione globale, clausole esecutive nella sentenza, prova della finalità compositiva) per poter efficacemente invocare l'esenzione.
- Se l'Amministrazione contesta la finalità elusiva, il contribuente deve essere pronto a produrre elementi probatori che dimostrino la natura compositiva e la destinazione tendenzialmente definitiva dell'accordo di crisi coniugale.
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