Sentenza del 15/02/2018 n. 647 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Giurisdizione giudice tributario - Contributi previdenziali - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie aventi a oggetto contributi previdenziali. Tali controversie devono essere trattate dal giudice ordinario, in quanto la cartella esattoriale non modifica la natura previdenziale del credito né determina il passaggio alla giurisdizione tributaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la giurisdizione competente in relazione a contributi previdenziali richiesti tramite cartella esattoriale. Il principio affermato è che la giurisdizione tributaria comprende le controversie relative a tributi di qualsiasi natura e denominazione, mentre le pretese di natura previdenziale restano devolute al giudice ordinario, anche quando siano azionate dall'ente previdenziale mediante cartella esattoriale.
Norme richiamate
Principio generale sulla giurisdizione tributaria
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.
La giurisdizione tributaria è limitata alle controversie relative a tributi; non si estende automaticamente alle pretese non tributarie riscosse mediante strumenti tipici della riscossione esattoriale.
Cassazione, sentenza n. 6539/2010
Le pendenze di natura previdenziale, anche se originate da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
La natura sostanziale del credito prevale sulla forma dello strumento utilizzato per riscuoterlo: i contributi previdenziali restano soggetti alla giurisdizione ordinaria anche se richiesti tramite cartella esattoriale.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente occorre guardare alla natura sostanziale del rapporto e del credito, non soltanto all'atto utilizzato per la riscossione.
- Le controversie su imposte e altri tributi rientrano generalmente nella giurisdizione tributaria; quelle su contributi previdenziali rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La notifica di una cartella esattoriale non trasforma un credito previdenziale in un credito tributario e non sposta la controversia davanti al giudice tributario.
- In situazioni analoghe, un'opposizione relativa all'esistenza, all'ammontare o alla debenza di contributi previdenziali deve essere proposta davanti al giudice ordinario, verificando comunque i termini e il rimedio processuale applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 119 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 169 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 15 feb 2018Sentenza del 15/02/2018 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →