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Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 647 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Giurisdizione giudice tributario - Contributi previdenziali - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie aventi a oggetto contributi previdenziali. Tali controversie devono essere trattate dal giudice ordinario, in quanto la cartella esattoriale non modifica la natura previdenziale del credito né determina il passaggio alla giurisdizione tributaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la giurisdizione competente in relazione a contributi previdenziali richiesti tramite cartella esattoriale. Il principio affermato è che la giurisdizione tributaria comprende le controversie relative a tributi di qualsiasi natura e denominazione, mentre le pretese di natura previdenziale restano devolute al giudice ordinario, anche quando siano azionate dall'ente previdenziale mediante cartella esattoriale.

Norme richiamate

  • Principio generale sulla giurisdizione tributaria

    Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.

    La giurisdizione tributaria è limitata alle controversie relative a tributi; non si estende automaticamente alle pretese non tributarie riscosse mediante strumenti tipici della riscossione esattoriale.

  • Cassazione, sentenza n. 6539/2010

    Le pendenze di natura previdenziale, anche se originate da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

    La natura sostanziale del credito prevale sulla forma dello strumento utilizzato per riscuoterlo: i contributi previdenziali restano soggetti alla giurisdizione ordinaria anche se richiesti tramite cartella esattoriale.

Massime di principio

  • Per individuare il giudice competente occorre guardare alla natura sostanziale del rapporto e del credito, non soltanto all'atto utilizzato per la riscossione.
  • Le controversie su imposte e altri tributi rientrano generalmente nella giurisdizione tributaria; quelle su contributi previdenziali rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • La notifica di una cartella esattoriale non trasforma un credito previdenziale in un credito tributario e non sposta la controversia davanti al giudice tributario.
  • In situazioni analoghe, un'opposizione relativa all'esistenza, all'ammontare o alla debenza di contributi previdenziali deve essere proposta davanti al giudice ordinario, verificando comunque i termini e il rimedio processuale applicabile.

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