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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32726/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a contratti di vendita/permuta di un terreno e di due appartamenti; esistenza di una scrittura privata (preliminare e promessa di permuta) rinvenuta presso la ditta Bernardini. Nel 2007 fu stipulato un rogito per la vendita del terreno e un preliminare per la vendita dei due appartamenti da costruire. Gli eredi del promissario acquirente (Manuela e Massimo) agiscono in primo grado per dichiarare la simulazione della compravendita (sostenendo che in realtà si tratta di permuta), per la revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal Bernardini e per il risarcimento danni. Il Tribunale accoglie simulazione e revocatoria; la Corte d'appello riforma parzialmente: considera valido il rogito di vendita del terreno, dispone il trasferimento ex art. 2932 c.c. di uno degli appartamenti (avendo l'altro già venduto a terzi) e liquida risarcimento per l'altro, ma rigetta la revocatoria del fondo patrimoniale. Bernardini ricorre in Cassazione (due motivi); gli eredi resistono con controricorsi e ricorsi incidentali. In Cassazione si discute in particolare se la Corte d'appello potesse disporre trasferimento ex art. 2932 c.c. di un immobile conferito in fondo patrimoniale senza che fosse accolta la revocatoria del fondo, e se la Corte d'appello avesse omesso di valutare correttamente l'inadempimento del promissario acquirente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale (inammissibile, relativo alla valutazione di merito sull'inadempimento del promissario acquirente) e ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo errata l'applicazione da parte della Corte d'appello dell'art. 2932 c.c. a un bene già conferito in fondo patrimoniale senza che fosse stata pronunciata la revocatoria del fondo. Ha inoltre accolto il secondo motivo dei ricorsi incidentali (degli eredi), che sostenevano l'interesse a una decisione sulla revocatoria ex art. 2901 c.c., e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi incidentali. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei punti accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per ulteriore giudizio (anche per la liquidazione delle spese). In sintesi: cassazione parziale e rinvio per nuovo esame, con annullamento della decisione che aveva disposto il trasferimento ex art. 2932 senza previo accertamento della revocatoria del fondo.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Consente alla parte non inadempiente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso "qualora sia possibile"; la Corte ha rilevato che l'applicazione di tale rimedio è impossibile o impropria se l'immobile è inalienabile per essere conferito in un fondo patrimoniale, salvo che il fondo sia stato previamente revocato.

  • art. 2929-bis c.c.

    Disciplina l'esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale da parte del creditore anteriore alla costituzione del fondo; la Corte di Cassazione osserva che tale norma riguarda la specifica materia dell'esecuzione forzata e non può sostituire l'azione di revocatoria o elidere i limiti derivanti dall'inalienabilità del fondo, inoltre la sua operatività è soggetta a condizioni temporali (termine dell'ipotesi del legislatore).

  • art. 2901 c.c.

    Regola l'azione revocatoria degli atti pregiudizievoli ai creditori; la Cassazione ha affermato che, nel caso di bene conferito in fondo patrimoniale, gli attori avevano interesse a una decisione valutando i presupposti della revocatoria (esistenza credito, atto dispositivo, pregiudizio, consilium fraudis) prima che si potesse disporre il trasferimento ex art. 2932.

  • art. 170 c.c.

    Fornisce limiti e disposizioni sulle obbligazioni contratte per bisogni della famiglia e sugli effetti sul fondo patrimoniale; la Corte d'appello aveva fatto un'interpretazione estensiva per ritenere aggredibile il bene per soddisfare crediti anteriori, ma la Cassazione ha precisato che tale richiamo non supplisce al necessario accertamento della revocatoria quando l'atto rende inalienabile il bene.

  • art. 169 c.c.

    Stabilisce che, in mancanza di clausola espressa, i beni conferiti nel fondo non possono essere alienati, ipotecati o vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, senza autorizzazione del giudice; la Corte ha richiamato l'art. 169 per sottolineare il ruolo ostativo della costituzione del fondo rispetto ad un trasferimento immediato ex art. 2932.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio della disponibilità e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nella sentenza di Cassazione si ricorda che il giudice d'appello può decidere sulla base di una ricostruzione dei fatti o di una qualificazione giuridica diversa purché rimanga nell'ambito del petitum; tale motivo di doglianza è stato ritenuto infondato in parte.

  • art. 116 c.p.c.

    Disposizione sulla valutazione della prova; la Cassazione ha affermato che il giudice di merito ha ampio potere di apprezzamento delle prove e non è tenuto a confutare ogni singola deduzione contraria se la motivazione è adeguata.

  • art. 112 e art. 99 c.p.c.

    Richiamati in relazione al principio del tantum devolutum quantum appellatum e alla possibilità per il giudice d'appello di basare la decisione su ricostruzioni autonome dei fatti purché nel perimetro della domanda: la Corte ha ritenuto che non sussistesse ultrapetizione.

Massime di principio

  • Se il bene oggetto dell'azione ex art. 2932 c.c. è stato conferito in un fondo patrimoniale, il trasferimento ‘forzoso’ ex art. 2932 è generalmente improponibile senza che sia stata previamente affrontata e decisa la revocatoria del fondo (art. 2901 c.c.) o siano venute meno le cause di inalienabilità previste dall'art. 169 c.c.
  • La disciplina prevista dall'art. 2929-bis c.c. per l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale riguarda situazioni specifiche (creditore anteriore) e non può essere utilizzata per eludere l'azione revocatoria quando il conferimento produce inalienabilità del bene.
  • In giudizio d'appello il giudice può fondare la decisione su una qualificazione giuridica o su ragioni diverse da quelle del primo grado purché rimanga nell'ambito del petitum; le doglianze che ricostruiscono diversamente i fatti non sono sufficienti a vincere in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è adeguata.
  • Per ottenere il trasferimento giudiziale del diritto previsto da un preliminare (art. 2932) è necessario che il trasferimento sia effettivamente possibile nella situazione di fatto e di diritto: l'esistenza di vincoli (es. fondo patrimoniale) può rendere il rimedio non applicabile fino a che tali vincoli non siano rimossi.
  • La revocatoria ex art. 2901 c.c. resta lo strumento idoneo per contestare atti dispositivi pregiudizievoli ai creditori; l'interesse ad ottenere una pronuncia sulla revocatoria è concreto quando senza quella pronuncia non è possibile realizzare il rimedio sostanziale richiesto dagli attori.
  • La valutazione dell'inadempimento contrattuale è soprattutto questione di fatto riservata al giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente inadeguata o illogica.

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