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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15033/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2016, emesso in esito a verifica fiscale su operazioni di cessione di prodotti petroliferi in regime di "transfer stock": la società, titolare di un deposito fiscale, vendeva il prodotto a clienti terzi senza immediata estrazione dal deposito; emetteva un certificato di transfer stock e fatturava il corrispettivo con IVA, ma in sospensione d’accisa; successivamente, al momento del ritiro/estrazione del bene dal deposito e della sua immissione in consumo, la società provvedeva al pagamento dell’accisa e alla ri-fatturazione nei confronti del cliente. L’Ufficio contestava che l’accisa, riaddebitata dalla depositaria, dovesse concorrere alla base imponibile IVA e che non potesse essere trattata come mera anticipazione ex art. 15 d.P.R. n. 633/1972. La società resisteva sostenendo, e la CTR aveva ritenuto, che l’accisa fosse da includere nella base imponibile solo se vendita ed estrazione fossero contestuali; in difetto, il tributo gravava sull’acquirente e le somme anticipate dal depositario costituivano spese sostenute in nome e per conto del cliente, escluse da IVA. In cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione delle norme IVA e accise, sostenendo che la soggettività passiva dell’accisa resta in capo al titolare del deposito fiscale e che la struttura del tributo, la fatturazione e gli accordi negoziali non possono escluderne l’inclusione nella base imponibile IVA. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando che la CTR avesse escluso interessi moratori e che tale capo fosse coperto da giudicato interno.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che la vendita di prodotto soggetto ad accisa senza immediata estrazione dal deposito non modifica la soggettività passiva del tributo: l’accisa resta dovuta dal titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo, diviene esigibile al momento dell’estrazione e, essendo un costo connesso alla cessione, deve concorrere alla base imponibile IVA. Ha escluso che la qualificazione fatturale delle somme come "anticipazioni" ex art. 15 d.P.R. n. 633/1972 o gli accordi tra le parti possano mutare il regime legale del tributo. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto che il capo relativo agli interessi moratori fosse autonomo e non coperto da giudicato interno, poiché l’appello dell’Ufficio non lo aveva specificamente devoluto e la relativa statuizione era distinta da quella sulle sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972

    La base imponibile IVA comprende tutti i costi e gli oneri connessi alla cessione, inclusi i tributi gravanti sul bene, salvo l’IVA stessa.

  • art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972

    Le somme riaddebitate dal depositario non possono essere qualificate come mere anticipazioni escluse dalla base imponibile se, per legge, l’accisa grava sul soggetto passivo del tributo.

  • art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972

    L’IVA diviene esigibile al momento in cui l’operazione si considera effettuata; il pagamento anticipato del corrispettivo comporta l’emissione della fattura per l’importo fatturato o pagato.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale norma relativa alla fatturazione dell’operazione imponibile.

  • art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale norma in tema di registrazione/fatturazione dell’operazione IVA contestata.

  • art. 78 Direttiva 2006/112/CE

    Nella base imponibile dell’IVA vanno inclusi imposte, dazi, tasse e prelievi connessi direttamente alla cessione.

  • art. 79 Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato dalla ricorrente incidentale nel quadro della disciplina della base imponibile IVA.

  • art. 2 d.lgs. n. 504 del 1995

    L’obbligazione d’accisa sorge con fabbricazione/importazione, diviene esigibile all’immissione in consumo e grava sul titolare del deposito fiscale da cui avviene l’immissione.

  • art. 5 d.lgs. n. 504 del 1995

    La fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo avvengono in deposito fiscale.

  • art. 36, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per la doglianza sulla motivazione e sulla formazione del giudicato interno.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di motivazione della sentenza e giudicato interno.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo incidentale per la devoluzione in appello e il giudicato interno nel processo tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato per affermare la maturazione degli interessi corrispettivi di pieno diritto alla scadenza dell’obbligazione tributaria.

  • art. 1527 c.c.

    Richiamato in via analogica dalla società per sostenere la tesi della vendita su documenti, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 63 Direttiva 2006/112/CE

    L’IVA diviene esigibile al momento della cessione di beni o della prestazione di servizi, cioè al momento della realizzazione dell’operazione.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, le imposte diverse dall’IVA che gravano sulla cessione di beni devono essere incluse nella base imponibile quando presentano un nesso diretto con l’operazione imponibile; non rileva che siano fatturate separatamente o riaddebitate tra le parti.
  • La qualificazione di una somma come "anticipazione in nome e per conto" non dipende dalla mera indicazione in fattura, ma dalla reale struttura legale del tributo e dal soggetto su cui la legge pone il relativo obbligo di pagamento.
  • Nel regime delle accise, la vendita del bene senza immediata estrazione dal deposito fiscale non altera la soggettività passiva: il titolare del deposito resta obbligato al pagamento dell’accisa quando il bene è immesso in consumo mediante estrazione.
  • La sfasatura tra fatto generatore dell’accisa ed esigibilità del tributo non incide sulla soggettività passiva, ma soltanto sul momento in cui il tributo diviene esigibile.
  • Nel processo civile e tributario, il giudicato interno si forma solo su capi autonomi e indipendenti della decisione; non si forma su mere argomentazioni o su presupposti che concorrono a comporre un unico capo della sentenza.
  • Gli interessi moratori costituiscono un capo autonomo rispetto alle sanzioni, perché hanno funzione compensativa e preventiva del ritardo nell’adempimento, non sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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