Ordinanza n. 9809/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio di non idoneità emesso in data 7 agosto 2025 e notificato il medesimo giorno espresso dalla Commissione attitudinale per l'accertamento dei requisiti attitudinali del concorso per l'assunzione di 2517 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2025: del giudizio di non idoneità emesso in data 3 novembre 2025 e notificato il medesimo giorno espresso dalla Commissione attitudinale per l’accertamento dei requisiti attitudinali del concorso per l’assunzione di 2517 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 dicembre 2025: della graduatoria finale di merito dei candidati alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2517 posti, aperta ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, nella parte in cui esclude il ricorrente dal novero dei vincitori, e del giudizio di non idoneità emesso in data 3 novembre 2025 e notificato il medesimo giorno espresso dalla Commissione attitudinale per l’accertamento dei requisiti attitudinali del concorso per l’assunzione di 2517 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizi di non idoneità attitudinale, graduatoria finale di merito e conseguente esclusione del candidato dai vincitori del concorso per 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 3.117 posti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale del 7 agosto 2025, successivamente sostituito o comunque seguito dal giudizio di non idoneità del 3 novembre 2025, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria finale di merito nella parte in cui lo esclude dai vincitori. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure dedotte, limitandosi a dare atto della proposizione del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'istanza cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dei giudizi di non idoneità o della graduatoria. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere trattazione congiunta del ricorso e dei motivi aggiunti all'udienza pubblica già fissata per il 17 novembre 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una misura cautelare sostanziale. Per esigenze di concentrazione processuale ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito. L'integrazione è stata autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi con la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria. Il termine perentorio è di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, seguito dal deposito della documentazione comprovante l'adempimento entro ulteriori 10 giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
le esigenze cautelari del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate attraverso la celere trattazione del merito
Il giudice può evitare di adottare una misura cautelare sostanziale e disporre la fissazione celere della trattazione di merito quando tale soluzione assicura adeguatamente la tutela cautelare nel bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti della parte interessata e ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accordare tale forma di tutela ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza delle censure e senza adottare misure cautelari sostanziali.
- Nei giudizi concernenti procedure concorsuali, qualora l'esito della controversia possa incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intera platea dei vincitori e degli idonei.
- In presenza di un numero elevato di contraddittori, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto degli atti processuali e dell'indicazione nominativa dei soggetti interessati, nel rispetto dei termini perentori stabiliti dal giudice.
Come è indicizzato
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