Sentenza n. 190/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione al RTI Rottensteiner-Gasser dell’appalto di lavori per la costruzione di due rotatorie presso lo svincolo Appiano della MEBO, nonché gli atti di gara, la valutazione delle offerte e il giudizio di congruità dell’offerta aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI Strabag, secondo classificato con 95,78 punti contro i 97,57 dell’aggiudicatario e con un’offerta economica di € 15.807.388,75 rispetto a € 13.675.065,41, ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’esclusione dell’aggiudicatario, l’inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro, con domanda subordinata di risarcimento per equivalente. Ha dedotto: 1) violazione del disciplinare e dell’art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023, perché il RTI aggiudicatario, privo della qualificazione OS21, non avrebbe dichiarato il ricorso al subappalto necessario; 2) difformità dell’offerta tecnica dal progetto e dai chiarimenti di gara, per la previsione di dodici accessi alla MEBO anziché dei soli accessi progettuali, con conseguente inammissibilità o sovrastima del punteggio; 3) irragionevolezza del punteggio sul sottocriterio relativo agli allargamenti degli impalcati, per asserita incompletezza, impraticabilità e carenze della soluzione tecnica; 4) incompatibilità dei macchinari indicati dall’aggiudicatario con i limiti di altezza e le linee elettriche, oltre a genericità delle referenze sui rilevati; 5) irragionevolezza del punteggio per la gestione delle emergenze, anche per l’indeterminatezza delle misure e l’incoerenza tra la presenza dichiarata del responsabile e il suo impiego indicato nell’organigramma; 6) eccessivo punteggio per la proposta As-Built, ritenuta carente quanto a coordinate, standard BIM, formati, licenze e formazione; 7) violazione del sottocriterio sul trasporto del conglomerato bituminoso, perché l’aggiudicatario avrebbe soltanto dichiarato l’uso di cassoni coibentati; 8) illegittimità del giudizio positivo di anomalia, contestando analisi prezzi, arrotondamenti, mancata valorizzazione di alcune voci e sostenibilità economica dell’offerta. Il RTI aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione e i punteggi del RTI Strabag, censurando, tra l’altro, cronoprogramma, allargamenti dei ponti, lavorazioni in alveo, gestione del traffico e delle emergenze e proposta As-Built.
La decisione
Il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso principale: il suo rigetto rende improcedibile il ricorso incidentale, mentre l’eventuale accoglimento dell’incidentale non avrebbe determinato l’improcedibilità del principale. Il primo motivo è stato respinto: disciplinare, modello A1 e DGUE richiedevano di indicare le lavorazioni e le quote da subappaltare, ma non una distinta dichiarazione qualificata come “subappalto necessario”; il RTI aggiudicatario aveva indicato la categoria OS21 e il subappalto totale, manifestando in modo inequivoco tale volontà. Pretendere una formula ulteriore avrebbe integrato la lex specialis in senso espulsivo. Il secondo motivo è stato respinto perché le planimetrie non mostravano nuovi accessi dalla viabilità pubblica: le frecce e le diciture contestate indicavano percorsi operativi interni al cantiere. Non è emersa neppure una macroscopica irragionevolezza nel punteggio; inoltre, la regola del punteggio zero per il mancato rispetto del requisito minimo riguardava soltanto il sottocriterio CAM sull’illuminazione pubblica, non gli altri criteri invocati. Il terzo motivo è stato respinto: il criterio sugli allargamenti riguardava il solo ponte poderale, e le ulteriori critiche sollecitavano un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche senza dimostrare errori manifesti. Il quarto motivo è stato respinto perché fondato su un’errata individuazione delle aree e delle quote di sicurezza; le circostanze tecniche addotte dall’aggiudicatario e non specificamente contestate sono state considerate acquisite ai sensi del principio di non contestazione. La censura sulle referenze dei rilevati è stata inoltre ritenuta generica e inammissibile: le referenze servivano a dimostrare la realizzabilità della proposta e non erano oggetto di valutazione. Il quinto motivo è stato respinto: la lex specialis chiedeva proposte organizzative per la gestione delle emergenze, non l’indicazione di specifici mezzi o dotazioni; la presenza continuativa del responsabile costituiva un impegno vincolante per la fase esecutiva e non inficiava l’offerta o il punteggio. Il sesto motivo è stato respinto perché basato su contestazioni tecniche generiche e sul raffronto con la proposta della ricorrente, senza prova di macroscopici errori o manifesta irragionevolezza. Il settimo motivo è stato respinto: il criterio richiedeva l’impiego di autocarri con cassoni coibentati e non ulteriori dettagli descrittivi. L’ottavo motivo è stato respinto perché le censure non dimostravano, con specificità, che le contestate voci o gli arrotondamenti rendessero globalmente inaffidabile l’offerta; il giudizio di congruità è complessivo e sintetico e le anomalie indicate avevano incidenza economica marginale, risultando inoltre illustrate le modalità aziendali di imputazione dei costi. Sono state assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalle controparti. Rigettate le domande di annullamento e di tutela in forma specifica e per equivalente; ricorso incidentale dichiarato improcedibile. Strabag è stata condannata alle spese, liquidate in € 5.000,00 per ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge; nulla sulle spese per A.C.P., non costituita.
Norme richiamate
art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023
L’inequivoco tenore testuale adottato dalla lex specialis consente di affermare esclusivamente la sussistenza, in capo all’operatore che intendesse subappaltare determinate lavorazioni, dell’obbligo di inserire nella domanda di partecipazione la volontà di avvalersi di tale istituto, unitamente all’indicazione delle relative prestazioni e parti/percentuali, nonché di indicare le quote di prestazioni da affidare in subappalto.
La decisione risolve il motivo relativo alla qualificazione OS21 attraverso l’interpretazione della lex specialis: era sufficiente indicare la volontà di subappaltare, le lavorazioni e le relative quote; non occorreva una dichiarazione formalmente distinta di subappalto necessario.
art. 76 d.lgs. 36/2023
Il ricorrente evidenziava quindi che lo stesso Disciplinare non prevedeva alcuna possibilità di apportare varianti al progetto, con conseguente operatività del divieto di introduzione di varianti da parte dei concorrenti in assenza di espressa previsione nel disciplinare di cui all’artt. 76 c.c.p.
La norma è richiamata nel motivo concernente le varianti, ma la decisione respinge la censura in fatto, accertando che l’offerta aggiudicataria non prevedeva nuovi accessi dalla viabilità pubblica né una difformità progettuale dedotta dalla ricorrente.
art. 1, par. 2.3, del disciplinare di gara
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie sottesa al presente giudizio deve quindi ritenersi che, nell’ambito dei criteri di valutazione, il riferimento ai requisiti minimi sia circoscritto esclusivamente ai “CAM – Illuminazione pubblica” (sottocriterio 08.01 dell’allegato “Criteri di valutazione”), con conseguente possibilità di attribuzione di un punteggio pari a zero esclusivamente in relazione a tale specifico profilo.
La clausola che collega il mancato rispetto dei requisiti minimi all’attribuzione di zero punti è circoscritta ai requisiti minimi previsti per il sottocriterio CAM – Illuminazione pubblica e non è estensibile agli altri sottocriteri.
artt. 1362 e 1363 c.c.
La giurisprudenza amministrativa, nel richiamare i criteri “letterale” e “sistematico” contemplati dagli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione datane dalla Corte di Cassazione, ha precisato che il significato letterale rappresenta il criterio prioritario dell’operazione esegetica, cui vanno affiancati gli ulteriori canoni – tra cui, in particolare, quello cd. “logico-sistematico” – se il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con altri indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.
Nell’interpretazione della lex specialis di gara il significato letterale è prioritario; il criterio sistematico può concorrere quando il testo, pur chiaro, risulti incoerente con altri indici. Se il testo letterale è sufficiente, l’interpretazione non va integrata con significati non rintracciabili nella clausola.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
In altri termini, il ricorrente deduce i lamentati profili di illegittimità in via meramente tautologica e, quindi, congetturale, dovendosi necessariamente concludere che le prospettazioni articolate nell’ambito di tale motivo di impugnazione non siano fondate su motivi specifici, con ciò difettando dei requisiti di precisione e specificità richiesti dall’art. 40, comma 1 lett. d) c.p.a. ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità.
I motivi di ricorso devono indicare in modo preciso il profilo di illegittimità e le circostanze che consentono di desumerne la sussistenza; deduzioni tautologiche o congetturali possono essere dichiarate inammissibili per genericità.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Ne consegue pertanto che, in applicazione del cd. “principio di non contestazione” di cui agli artt. 115 c.p.c. e 64, comma 2 c.p.a., tali prospettazioni possono essere poste a fondamento della decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti di natura probatoria.
Nel processo amministrativo i fatti specificamente allegati e non contestati possono essere posti a fondamento della decisione senza ulteriori approfondimenti probatori.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Gli orientamenti giurisprudenziali richiamati confermano come la verifica dell’anomalia dell’offerta si configuri in termini di giudizio complesso e dinamico, volto a una valutazione circa l’affidabilità complessiva dell’offerta in funzione della corretta esecuzione dell’appalto e non già a una atomistica e sterile disamina di singole voci.
La verifica dell’anomalia deve valutare l’affidabilità complessiva dell’offerta, senza esaurirsi nell’esame atomistico delle singole voci; il giudizio tecnico della stazione appaltante è sindacabile in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.
art. 120 c.p.a.
Visto l’art. 120 cod. proc. amm.;
La disposizione individua il rito applicabile alle controversie in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici; la sentenza non svolge su di essa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis e i modelli di gara non richiedono una dichiarazione separata che qualifichi il subappalto come necessario, l’operatore che deve ricorrere al subappalto qualificante assolve l’onere dichiarativo indicando le lavorazioni e le relative quote da subappaltare, se la volontà di ricorrervi emerge inequivocabilmente dalla documentazione di gara.
- Le clausole di gara vanno interpretate anzitutto secondo il loro significato letterale. Non è consentito introdurre, mediante interpretazione, un requisito dichiarativo o una causa di esclusione non chiaramente ricavabile dal testo della lex specialis.
- Le valutazioni tecniche della commissione di gara non sono sindacabili per la sola non condivisibilità della soluzione o del punteggio: occorre dimostrare un macroscopico errore di fatto, manifesta illogicità, irragionevolezza o inattendibilità.
- Un criterio di valutazione che richiede proposte organizzative non può essere trasformato, in assenza di una previsione della lex specialis, in un obbligo di indicare specifiche dotazioni materiali o risorse. L’ampiezza dei dettagli richiesti va commisurata al contenuto del criterio motivazionale.
- La verifica di anomalia dell’offerta è un giudizio complessivo e sintetico sull’affidabilità economica e sulla possibilità di corretta esecuzione del contratto; le singole voci non vanno considerate isolatamente se eventuali scostamenti sono compensati o coperti da altre componenti dell’offerta.
- I motivi di ricorso devono esporre con precisione il vizio denunciato e le circostanze che ne dimostrano la sussistenza; contestazioni meramente assertive, tautologiche o congetturali possono risultare inammissibili o comunque inidonee a dimostrare l’illegittimità.
Come è indicizzato
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