Cassazione Civile, Ordinanza n. 13130/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per il presunto mancato pagamento di cinque verbali per violazioni del codice della strada elevate da Roma Capitale nel 2017. La parte privata ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo, tra l’altro, che i verbali presupposti non le erano stati validamente notificati. Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione ritenendo regolari le notifiche; il Tribunale di Roma, in appello, ha invece accolto il gravame e ha dichiarato la nullità delle notifiche perché la relata di notifica, pur con consegna al portiere, non dava conto dell’invio della raccomandata previsto dall’art. 139, comma 4, c.p.c., né vi era prova della spedizione. Il Tribunale ha poi liquidato le spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari, escludendo la fase istruttoria e formulando una liquidazione ritenuta omnicomprensiva. In cassazione, la ricorrente ha censurato solo il capo sulle spese, denunciando violazione dei parametri forensi e degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che: a) la fase istruttoria/trattazione è comunque dovuta anche in appello; b) il giudice non può liquidare compensi in modo unitario e non specifico; c) la liquidazione effettuata è sotto i minimi tariffari previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricorrente per la notificazione del ricorso al domicilio PEC dell’amministrazione anziché al procuratore costituito, ritenendo la nullità sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. Nel merito ha affermato che il parametro tabellare riguarda la fase "istruttoria e/o trattazione", sicché la mancata istruttoria non esclude il compenso per tale fase quando vi sia stata trattazione; ha inoltre ribadito l’inderogabilità dei minimi tariffari alla luce della formulazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando i compensi dovuti alle amministrazioni e ponendo a loro carico anche le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
norma base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro la cartella esattoriale
la notificazione al portiere richiede l’invio della raccomandata informativa; la sua mancanza comporta nullità della notifica
richiamato per la notifica dell’impugnazione al procuratore costituito; la sua inosservanza è però sanabile se il destinatario si costituisce tempestivamente
la nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo mediante costituzione del destinatario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito
il parametro tabellare comprende la fase istruttoria e/o di trattazione; la riduzione del compenso non può oltrepassare i limiti previsti dalla disciplina vigente
richiamato dalla ricorrente insieme ai parametri forensi per la liquidazione dei compensi
ha modificato il d.m. n. 55/2014 eliminando l’espressione che consentiva una riduzione discrezionale al di sotto dei minimi, con conseguente inderogabilità dei minimi tariffari nei limiti previsti
richiamato come aggiornamento successivo dei parametri forensi
norma sulla soccombenza e sulle spese, richiamata nella censura della ricorrente
norma sulla compensazione delle spese, richiamata nella censura della ricorrente
richiamato per dedurre ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali, la voce tabellare relativa alla fase istruttoria è riferita unitariamente alla fase "istruttoria e/o trattazione": se la trattazione si è svolta, il compenso per tale fase non può essere escluso solo perché non vi è stata attività istruttoria in senso stretto.
- La fase di trattazione costituisce in ogni caso un segmento processuale ineludibile anche in appello; pertanto, la liquidazione dei compensi non può negare la relativa voce quando il giudizio sia stato trattato.
- Dopo la modifica dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 operata dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può liquidare i compensi professionali al di sotto dei minimi tabellari se non nei limiti espressamente consentiti dalla disciplina vigente.
- La nullità della notificazione dell’impugnazione è sanata dalla costituzione del destinatario che realizzi il raggiungimento dello scopo dell’atto.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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