Cassazione Civile, Ordinanza n. 18433/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva eseguito fornitura e montaggio di arredi per il pagamento di un saldo di Euro 6.050,00 oltre interessi e spese. La controparte propose opposizione deducendo, tra l'altro, che il contratto non era stato concluso dalla società ma da una persona fisica indicata come suo legale rappresentante, con conseguente contestazione della titolarità passiva del rapporto e, in via gradata, della debenza del corrispettivo per asseriti vizi dell'opera. Il Tribunale rigettò l'opposizione, ma la Corte d'appello riformò la decisione, revocò il decreto ingiuntivo e respinse la domanda monitoria ritenendo che il contratto fosse stato concluso dalla persona fisica in proprio e non dalla società. La società appaltatrice ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 2) violazione dell'art. 346 c.p.c. per mancata riproposizione in appello dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., cioè la lettera del 22 dicembre 2012 con cui la società destinataria avrebbe comunicato la risoluzione del contratto per grave inadempimento e chiesto la restituzione degli acconti, fatto ritenuto decisivo perché solo il contraente poteva agire in risoluzione; 4) violazione degli artt. 1362, 1388 e 1399 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la spendita del nome della società e la conclusione del contratto in rappresentanza, trascurando il complessivo comportamento delle parti, i pagamenti degli acconti, le fatture intestate alla società, la destinazione delle opere alla sede sociale e la possibile ratifica. La resistente propose a sua volta ricorso incidentale lamentando, in sostanza, l'omessa prova dell'esecuzione a regola d'arte e i vizi della fornitura sulla base di una c.t.u., ma tali questioni erano rimaste assorbite in appello.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello era sufficientemente specifico secondo il canone elaborato dalle Sezioni Unite sull'art. 342 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo perché non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale non aveva più deciso sulla legittimazione passiva in senso tecnico, ma aveva escluso nel merito che il rapporto contrattuale facesse capo alla società. Ha invece accolto il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia la missiva del 22 dicembre 2012 con la quale la società aveva comunicato la risoluzione del contratto e richiesto la restituzione degli acconti, comportamento ritenuto incompatibile con la tesi che il contratto fosse stato concluso da un terzo in proprio. Ha accolto anche il quarto motivo, ravvisando la falsa applicazione dell'art. 1388 c.c.: nei contratti a forma libera la spendita del nome del rappresentato non richiede formule sacramentali o un'espressa dichiarazione nell'atto scritto, potendo risultare anche da comportamenti concludenti e dal complessivo contesto negoziale; perciò la Corte di merito non poteva ritenere decisivo il solo fatto che il preventivo fosse stato sottoscritto dalla persona fisica senza indicare formalmente la qualità rappresentativa, trascurando gli altri elementi indicati dalla ricorrente. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito e potrà essere riproposto nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
Norma richiamata come base del procedimento monitorio che aveva condotto al decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo dovuto.
art. 342 c.p.c.
L'appello è inammissibile solo se non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e le relative doglianze; non sono richieste formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza.
art. 346 c.p.c.
Le questioni non espressamente riproposte in appello possono ritenersi non devolute; nel caso, però, la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la reale ratio della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per i vizi di violazione di norme processuali dedotti con il primo e secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo è censurabile se il fatto storico è precisato, discusso tra le parti e idoneo, se considerato, a condurre a una decisione diversa; nel caso la missiva del 22 dicembre 2012 era decisiva.
art. 81 c.p.c.
Richiamato unitamente all'art. 100 c.p.c. dalla ricorrente per contestare la titolarità del rapporto controverso e la posizione processuale della controparte.
art. 100 c.p.c.
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare l'interesse e la titolarità a resistere; la Corte ha chiarito la distinzione tra legittimazione ad causam e titolarità del rapporto sostanziale.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l'interpretazione del contratto secondo il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione.
art. 1388 c.c.
Nei contratti a forma libera la rappresentanza può essere esteriorizzata anche senza espressa spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, purché emerga da comportamenti univoci e concludenti.
art. 1399 c.c.
Richiamato per sostenere la possibile ratifica del contratto da parte della società; la questione viene richiamata come possibile ulteriore profilo da esaminare in rinvio.
art. 1460 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di eccezione di inadempimento e vizi dell'opera.
art. 1667 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale quale disciplina della garanzia per vizi nell'appalto.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di riparto dell'onere della prova circa l'esatto adempimento e i vizi dell'opera.
art. 5 d.lgs. 231/2002
Norma richiamata in relazione agli interessi dovuti sul credito oggetto di decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Nel contratto concluso a forma libera, la spendita del nome del rappresentato non richiede necessariamente una dichiarazione espressa o formule sacramentali: può risultare anche da comportamenti concludenti, univoci e riconoscibili dall'altra parte come espressione di attività svolta per conto altrui.
- Ai fini della rappresentanza, il giudice deve considerare il complessivo contesto negoziale e non può arrestarsi al solo dato formale della sottoscrizione, quando altri elementi del rapporto indicano che il contraente abbia agito quale rappresentante.
- È distinto il tema della legittimazione passiva da quello della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio: la prima attiene alla possibilità di stare in giudizio secondo la prospettazione attorea, la seconda al merito della domanda.
- Un fatto storico documentalmente provato è decisivo ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. quando, se esaminato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso; il giudice di merito deve confrontarsi con esso in modo esplicito.
- L'appello è specifico se contiene l'indicazione delle parti della decisione contestate e le ragioni della critica, senza necessità di forme tipiche o di una decisione alternativa integralmente redatta dall'appellante.
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