Sentenza del 23/02/2017 n. 707 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Termine per l'attività istruttoria - Natura ordinatoria - Conseguenze della violazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il termine per l’attività istruttoria è stato qualificato come ordinatorio, poiché la legge non prevede espressamente, in caso di violazione, né la nullità degli atti né l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti. Pertanto, il mero superamento del termine non determina automaticamente l’invalidità dell’accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il superamento del termine previsto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 212/2002 dovesse comportare l’invalidità dell’attività istruttoria e l’inutilizzabilità degli elementi raccolti successivamente alla scadenza.
Norme richiamate
Art. 12, comma 5, della legge n. 212/2002 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine per l'attività istruttoria di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 212/2002 ha natura ordinatoria.
Il termine disciplina lo svolgimento dell’attività istruttoria, ma non è considerato perentorio. In assenza di una specifica previsione normativa, la sua violazione non comporta automaticamente la nullità dell’accertamento o l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti.
Massime di principio
- Un termine previsto dalla legge è perentorio solo quando la normativa collega espressamente alla sua violazione una conseguenza invalidante, oppure quando tale natura risulta inequivocabile dal sistema normativo.
- Il semplice superamento di un termine ordinatorio non rende automaticamente nulli gli atti compiuti successivamente né inutilizzabili le prove o gli elementi raccolti.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondandosi sulla tardività dell’attività istruttoria, occorre individuare una norma che preveda espressamente la nullità, l’inutilizzabilità o altra sanzione processuale, oppure dimostrare una concreta lesione delle garanzie difensive.
- La violazione di un termine ordinatorio può eventualmente assumere rilievo sotto altri profili, ma non determina di per sé l’invalidità dell’attività amministrativa.
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