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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2123/2021 del 29/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la delibera CONSOB n.19726/2016: sanzione pecuniaria e misure accessorie per insider trading (vendita di 28.180 azioni Saipem del 4 dicembre 2012). Il ricorrente denunciava, tra l'altro, la tardività della contestazione (violazione del termine di 180 giorni), l'insufficienza delle prove e l'uso di una "doppia presunzione", la non-privilegiatità dell'informazione, l'illegittimità dell'occultamento di atti istruttori, la mancata audizione, e la sproporzione/doglianza sulla confisca e misura sanzionatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso (tempestività della contestazione valutata correttamente dal giudice di merito; legittimità delle omissis su documenti non rilevanti; ammissibilità del ragionamento presuntivo fondato su fatti noti; insussistenza della nullità per mancata audizione visto il comportamento processuale). Tuttavia ha accolto il sesto motivo (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.112/2019 l'art.187-sexies TUF è illegittimo nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria del "prodotto" dell'illecito anziché limitarsi al "profitto") e il settimo motivo (in base alla sentenza Corte Cost. n.63/2019 non poteva applicarsi la quintuplicazione/peggiorazione sanzionatoria antecedente: va applicato il regime sanzionatorio mitigato). Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle questioni di quantificazione della sanzione pecuniaria e della confisca, e ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per rideterminare la sanzione e la misura di confisca conformemente ai principi costituzionali e di retroattività stabiliti dalla Corte Costituzionale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 187-sexies

    Attribuisce alla CONSOB poteri sanzionatori e prevede la confisca del prodotto dell'illecito; la Corte Costituzionale (sent. n.112/2019) ha dichiarato incostituzionale la parte che imponeva la confisca obbligatoria del "prodotto" invece del solo "profitto", per violazione del principio di proporzionalità.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 187-bis, comma 4

    Configura l'illecito di abuso di informazioni privilegiate (insider trading); nella vicenda è stato ritenuto integrato dall'analisi probatoria svolta dal giudice di merito.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 187-quater, comma 1

    Prevede sanzioni accessorie interdittive (es. perdita requisiti di onorabilità e incapacità di assumere incarichi in società quotate); la Corte d'Appello aveva applicato tale misura in via accessoria.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 181

    Definisce il concetto di informazione privilegiata; la Corte d'Appello l'ha interpretata come soddisfatta dalla notizia sulla discontinuità gestionale in Saipem, ritenuta precisa e rilevante ai fini dell'influenza sui prezzi.

  • art. 210 c.p.c.

    Regola l'esibizione di documenti; la Corte ha ammesso che la CONSOB potesse censurare parti non pertinenti (omissis) riguardanti terzi non coinvolti, ritenendo irrilevanti quei documenti per le contestazioni mosse.

  • artt. 2727 - 2729 c.c. (prove e presunzioni)

    Norme sul regime probatorio e le presunzioni; la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso di presunzioni concatenate purché fondate su fatti certi e adeguatamente motivate dal giudice di merito (no divieto assoluto di 'doppia presunzione').

  • d.lgs. n. 72/2015, art. 6 (commi 2 e 3)

    Il comma 3 prevedeva un regime sanzionatorio mitigato (minimi ridotti) rispetto all'applicazione precedente della quintuplicazione prevista dall'art.39, comma 3 della legge n.262/2005; la Corte Costituzionale (sent. n.63/2019) ha dichiarato incostituzionale il comma 2 che impediva la retroattività in mitius, imponendo quindi l'applicazione del regime più favorevole.

  • legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39, comma 3

    Aveva introdotto l'aumento (quintuplicazione) dei minimi e massimi sanzionatori; dopo la declaratoria di incostituzionalità del divieto di retroattività, tale incremento non poteva essere applicato se più sfavorevole rispetto alla successiva norma mitigatoria.

  • Regolamento (UE) n. 596/2014 (abusi di mercato)

    Rilevante ai fini interpretativi delle normative nazionali sugli abusi di mercato; la Corte ha richiamato l'esigenza di conformità al quadro europeo e alla tutela della proporzionalità sanzionatoria.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, 111 e 3

    Richiamati dalle parti in tema di diritto di difesa, giusto processo e principio di uguaglianza; però la Corte ha osservato i limiti procedurali al ricorso diretto per cassazione di questioni costituzionali e ha ritenuto infondate le censure così proposte.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.112/2019

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della previsione di confisca obbligatoria del "prodotto" dell'illecito (art.187-sexies TUF) e quindi imposto il principio che la confisca debba tendere al ristabilimento patrimoniale tramite l'ablazione del "profitto" e non al prelievo punitivo del prodotto.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.63/2019

    Ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva la retroattività in mitius delle modifiche sanzionatorie (d.lgs. n.72/2015, art.6, comma 2), con la conseguenza che deve applicarsi il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal comma 3.

Massime di principio

  • Sulla tempestività della contestazione: il termine di 180 giorni per la contestazione da parte dell'autorità amministrativa decorre dal momento in cui, valutata ex ante la situazione, l'accertamento si sarebbe potuto convertire in contestazione; la valutazione dei tempi e della complessità istruttoria è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limitati casi previsti dall'art.360 c.p.c.
  • Sull'accesso agli atti: la CONSOB può omettere di esibire o oscurare parti della documentazione che riguardano soggetti o fatti estranei al procedimento; l'eventuale limitazione deve essere valutata in rapporto alla pertinenza rispetto alle contestazioni e al diritto di difesa.
  • Sulle presunzioni: è ammissibile utilizzare ragionamenti presuntivi concatenati (anche di secondo grado) purché ogni passaggio sia fondato su fatti noti e adeguatamente motivato secondo i canoni della probabilità e dell'esperienza; il divieto assoluto di "doppia presunzione" non trova applicazione automatica.
  • Sulla confisca: dopo la sentenza Corte Cost. n.112/2019 la confisca non può essere automaticamente estesa all'intero "prodotto" dell'illecito o ai mezzi utilizzati se ciò produce un effetto punitivo sproporzionato; la misura deve essere commisurata al "profitto" effettivamente illecito.
  • Sulla quantificazione delle sanzioni: se successivi interventi normativi hanno introdotto un regime sanzionatorio più favorevole, la giurisprudenza costituzionale può imporre l'applicazione retroattiva in mitius (cfr. Corte Cost. n.63/2019); pertanto la determinazione dell'ammontare deve tener conto del regime più favorevole applicabile.
  • Sul diritto di essere sentito in sede d'appello: la mancata audizione della parte non risulta automatica causa di nullità se la parte non ha richiesto formalmente il rinvio o ha tenuto comportamenti processuali compatibili con la rinuncia; la doglianza deve essere provata con elementi che dimostrino la richiesta e il relativo impedimento.

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