Ordinanza n. 244/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia dei decreti nn. P-FR/L/Q/2026/100826, P-FR/L/Q/2026/100827, P-FR/L/Q/2026/100828, P-FR/L/Q/2026/100829 e P-FR/L/Q/2026/100831, tutti assunti e notificati il 21 aprile 2026, con i quali sono state rigettate le corrispondenti domande di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cinque decreti prefettizi di rigetto delle domande di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato cinque decreti notificati il 21 aprile 2026, con i quali erano state rigettate le corrispondenti domande di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella prima delibazione cautelare, il TAR ha rilevato che l’asseverazione del professionista incaricato era stata regolarizzata il 15 aprile 2026 e che la motivazione relativa all’irregolarità della richiesta di verifica presso il centro per l’impiego non corrispondeva a quanto comunicato con il preavviso di rigetto. È stata inoltre contestata la fondatezza del rilievo secondo cui l’invio della richiesta mediante posta elettronica ordinaria avrebbe determinato l’irricevibilità dell’istanza, non risultando alcuna disposizione che vietasse tale modalità a pena di irricevibilità. Quanto al periculum in mora, è stato evidenziato il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla preclusione, per gli stranieri interessati, dell’accesso alla posizione lavorativa richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistente un fumus boni iuris in ragione della regolarizzazione dell’asseverazione, della non corrispondenza tra la motivazione dei decreti e il contenuto del preavviso di rigetto e dell’ingiustificatezza del rilievo relativo all’invio tramite posta elettronica ordinaria della richiesta al centro per l’impiego. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché gli atti impugnati impedivano agli stranieri interessati di accedere alla posizione lavorativa richiesta. L’amministrazione è stata quindi onerata di rivalutare le domande. È stata fissata l’udienza pubblica del 4 novembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; la sospensione è stata concessa ai fini del riesame.
Massime di principio
- In sede cautelare, la non corrispondenza tra la motivazione del provvedimento finale e il contenuto del preavviso di rigetto può integrare un profilo di illegittimità rilevante ai fini del fumus boni iuris.
- L’invio di un’istanza tramite posta elettronica ordinaria non può essere considerato irricevibile in assenza di una specifica disposizione che imponga una diversa modalità di trasmissione a pena di irricevibilità.
- La regolarizzazione dell’asseverazione prima dell’adozione del provvedimento di rigetto costituisce elemento rilevante nella rivalutazione della domanda di nulla osta al lavoro subordinato.
- La preclusione dell’accesso a una posizione lavorativa richiesta da lavoratori stranieri può integrare, in ragione della sua natura, un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
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