Deliberazione n. 183 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Snap Inc. ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforma digitale senza consenso. La misura urgente aveva imposto alla società di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarne l'eventuale versione in chiaro, se acquisita, per finalità probatorie per 12 mesi, con modalità idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale si limita a ratificare l'azione urgente del dirigente competente.
Ratifica del provvedimento d'urgenza nei confronti di Snap Inc. per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimento urgente nei confronti di Snap Inc. per segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Snap Inc. in relazione a una segnalazione riguardante materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforma digitale. Il procedimento è stato attivato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn.
Presupposti normativi e origine dell'intervento
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Snapchat. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a restare privati, quando vi sia il fondato motivo che possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Misure adottate in via d'urgenza
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 91 dell'8 marzo 2024, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento urgente ha disposto:
- l'ingiunzione a Snap Inc. di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all'Autorità.
Ratifica finale del Garante
La nota dell'8 marzo 2024 che trasmetteva la determinazione al gestore della piattaforma, le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti sono state valutate dal Collegio. Nella riunione del 21 marzo 2024, il Garante ha quindi ratificato il provvedimento urgente n. 91/2024 adottato nei confronti di Snap Inc., ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Punti principali
Presupposti della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Snapchat indicata nella segnalazione. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza la determinazione n. 91 dell'8 marzo 2024. Con tale atto ha ingiunto a Snap Inc. di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma per dodici mesi a soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 21 marzo 2024, preso atto delle osservazioni ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d'urgenza n. 91/2024 adottato nei confronti di Snap Inc.
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