Cassazione Penale, Ordinanza n. 20562/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato in abitazione. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica e fattuale dei fatti contestati, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi di prova e una diversa ricostruzione storica della vicenda. Ha inoltre depositato memoria successiva per ulteriormente argomentare le proprie doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era, da un lato, meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e già puntualmente disattese dalla Corte di merito; dall'altro, non denunciava un decisivo travisamento della prova, ma si risolveva in una richiesta di rivalutazione dei dati processuali e di ricostruzione alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La censura di violazione di legge e vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di diversa valutazione del compendio probatorio o di nuova ricostruzione del fatto, salvo il caso di decisivo travisamento.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura delle risultanze processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, in assenza di un decisivo travisamento della prova.
- La doglianza sulla qualificazione del fatto deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specifici errori giuridici o logici, non essendo sufficiente una mera contrapposizione valutativa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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