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Sentenza

Sentenza del 12/01/2021 n. 222 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR Sicilia che, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, aveva ridotto la base imponibile relativa a una plusvalenza da cessione di terreno per l'anno 2004 al 10% del valore del terreno ritenuto edificabile. L'Agenzia deduce tre motivi: (i) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, perché la CTR avrebbe ridotto la base imponibile senza specifica censura; (ii) vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, n. 5; (iii) errata interpretazione e applicazione delle norme tributarie (DPR 917/1986 e D.L. 223/2006) in tema di tassabilità della plusvalenza sulla base della mera potenzialità edificatoria del terreno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di autosufficienza (mancata esposizione puntuale degli atti e delle argomentazioni), il secondo inammissibile alla luce della riforma introdotta dal D.L. 83/2012 che ha ristretto il sindacato sulla motivazione in Cassazione (deducibile solo l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione), e il terzo inammissibile e comunque infondato perché la CTR aveva adeguatamente motivato, valorizzando le risultanze probatorie (assenza di prova dell'avvio di un procedimento comunale di modifica della destinazione d'uso) e la valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata a rifondere al contribuente le spese di cassazione quantificate in Euro 3.500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Rilevata nella censura sulla nullità della sentenza; la Corte ha richiamato il necessario rispetto delle regole processuali e della completezza espositiva per consentire il sindacato di legittimità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Invocato dall'Agenzia per contestare vizi di motivazione/formulazione della decisione di merito; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    "e' deducibile esclusivamente l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti"

    La Corte interpreta la riforma (D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012) come una limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione: deducibile solo l'omesso esame di fatti decisivi che siano stati discussi, e sussiste sindacato solo per carenze radicali della motivazione (assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasti insanabili, motivazione incomprensibile).

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3

    "esposizione sommaria dei fatti di causa"

    Richiamato per sottolineare il requisito di sommaria esposizione dei fatti in ricorso per cassazione: è necessario indicare in modo specifico e puntuale tutti gli elementi utili affinché il giudice di legittimità abbia cognizione completa dell'oggetto della controversia senza dover consultare altri atti.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lettera b)

    Richiamato dall'Agenzia in tema di tassazione delle plusvalenze: la Corte osserva che la mera potenzialità edificatoria non basta a provare la tassabilità; occorre valutare gli elementi probatori sull'effettivo avvio o esistenza di un procedimento di modifica urbanistica o altri atti concreti che dimostrino l'effettiva riconversione funzionale.

  • Decreto Legge n. 223 del 2006, art. 36, comma 2

    Invocato dall'Agenzia nella doglianza tributaria; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva delle specifiche argomentazioni necessarie per dimostrare il contrasto con la giurisprudenza o la norma.

  • Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    Riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5; la Corte la applica per escludere ampia sindacabilità della motivazione in Cassazione, limitandola ai casi di omissione di esame di fatti decisivi oggetto di discussione e a macroscopiche carenze della motivazione.

  • Giurisprudenza citata (Cass. n. 5326/15; SS.UU. 8053/2014; Cass. n. 13657/2018)

    "In tema di redditi cd. diversi, ai fini dell'imposizione ... deve essere considerato il momento di conclusione del contratto ... senza che assuma rilevanza ... l'iscrizione nel libro fondiario"

    La Corte ha ritenuto conforme la decisione alla precedente pronuncia (Cass. n. 5326/15) già divenuta definitiva; ha richiamato i principi di legittimità che individuano il momento imponibile (conclusione del contratto) e il limite del sindacato di Cassazione sulla motivazione (SS.UU.).

Massime di principio

  • Per essere ammesso in cassazione un motivo che censuri la motivazione della sentenza di merito occorre rispettare i requisiti di autosufficienza: il ricorso deve contenere una esposizione puntuale dei fatti, delle posizioni processuali e delle argomentazioni in modo che la Corte non debba consultare altri atti.
  • Dalla riforma del 2012 (D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012) il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato fortemente limitato: è deducibile solo l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione e solo le carenze radicali della motivazione (assenza materiale, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità) sono rilevanti in Cassazione.
  • La valutazione della prova e del materiale probatorio (ad es. se sussistano elementi concreti che attestino l'avvio di un procedimento comunale di modifica urbanistica o l'effettiva edificabilità) è riservata al giudice di merito; tale valutazione non è riesaminabile in Cassazione se la decisione è adeguatamente motivata.
  • In tema di plusvalenze da cessione di terreni, la mera potenzialità edificatoria non è di per sé sufficiente a fondare la tassazione: occorrono elementi concreti che dimostrino la effettiva destinazione o avvio di procedure che modifichino la destinazione urbanistica del terreno.
  • Il momento rilevante ai fini reddituali è, di regola, quello in cui sorge il diritto al corrispettivo (conclusione del contratto), non l'eventuale trascrizione o effetto traslativo formale; questo principio deve essere considerato quando si determina il periodo d'imposta e l'eventuale imponibilità della plusvalenza.
  • Se esiste una pronuncia di legittimità già passata in giudicato su identica questione, le successive decisioni dei giudici seguono la linea consolidata e la Corte di Cassazione può conformarsi a pronunce già definitive.

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