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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27411/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore cedente)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto: un soggetto intimato al pagamento di una somma di denaro ha contestato l'atto esecutivo sostenendo, tra l'altro, che il titolo posto a base del precetto fosse invalido o inefficace, che la cessione dei crediti per spese di lite non fosse opponibile, che la notificazione del titolo e del precetto fosse nulla o inesistente, che vi fossero errori di conteggio e varie ulteriori nullità processuali. Nel giudizio di merito il tribunale ha accolto l'opposizione e la corte d'appello ha respinto l'impugnazione dell'opposto. In cassazione il ricorrente ha proposto 18 motivi, deducendo: omessa pronuncia e violazione del giudicato; qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e tardività; errata valutazione della cessione del credito e della notificazione del titolo; inammissibilità dell'intervento volontario della cedente; plurime doglianze sulla notifica via PEC (inesistenza/nullità, relata, anagrafica, destinatario, firma digitale, attestazione di conformità, certificato del gestore PEC, duplicato informatico); erroneità dei conteggi; omesso avvertimento ex art. 480 c.p.c.; omessa istruzione e mancata ammissione delle prove; omessa delibazione della querela di falso; statuizioni sulle spese e sulla distrazione; violazione dei parametri forensi. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha ritenuto il ricorso inammissibile: l'esposizione dei fatti non consentiva una chiara cognizione della vicenda sostanziale e processuale, mancava l'adeguata localizzazione e riproduzione degli atti/documenti richiamati, e i motivi non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario della resistente, e ha escluso la condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando in via principale il difetto di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., oltre a ulteriori profili di inammissibilità per carenza di specifica localizzazione e riproduzione degli atti/documenti e per mancato aggancio dei motivi alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole e distraendole a favore del difensore antistatario della resistente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e ha escluso i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte rileva che varie censure di omessa pronuncia sono formulate in modo generico e non rispettano i criteri di specificità richiesti; il semplice richiamo all'articolo non basta se il motivo non si confronta con la decisione impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per sostenere un preteso giudicato, ma la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso è inammissibile per difetti strutturali dell'esposizione e dei motivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti; la sua violazione comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza non impone una trascrizione integrale degli atti, ma richiede l'indicazione puntuale del loro contenuto e della loro collocazione nel fascicolo; qui tale onere non è stato assolto.

  • art. 617 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere la tardività dell'opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2712 c.c.

    È richiamato dal ricorrente a proposito del disconoscimento di riproduzioni cartacee/telematiche; la Corte non affronta il merito della doglianza per carenze del ricorso.

  • art. 23, comma 2, CAD

    È invocato dal ricorrente in relazione al valore probatorio delle copie e dei documenti informatici; la Corte non si pronuncia nel merito.

  • art. 105 c.p.c.

    È richiamato per contestare l'intervento del terzo nel giudizio di opposizione; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 480 c.p.c.

    È dedotto per lamentare l'omesso avvertimento nel precetto; la Corte non esamina il punto nel merito.

  • art. 184 c.p.c.

    È richiamato per lamentare l'omessa istruzione e il rigetto di prove orali; la Corte reputa la censura non idonea a scalfire la decisione impugnata.

  • artt. 221 ss. c.p.c.

    Sono richiamati in relazione alla querela di falso; il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame della questione.

  • art. 93 c.p.c.

    È invocato in tema di distrazione delle spese; la Corte ritiene infondate/inidonee le censure, ma il ricorso viene comunque dichiarato inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla loro quantificazione; la Corte non entra nel merito della liquidazione per il difetto di ammissibilità del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte esclude i presupposti per la condanna del ricorrente per lite temeraria nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    È evocato dal ricorrente per contestare la notifica telematica; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione d'appello.

  • art. 9 d.P.R. 68/2005

    È richiamato in relazione alla presunta mancanza del certificato del gestore PEC; la Corte non affronta il merito della doglianza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti non consente alla Corte di ricostruire chiaramente la vicenda sostanziale e processuale, le domande, le difese e l'iter dei giudizi di merito.
  • Il requisito di autosufficienza non richiede la trascrizione integrale degli atti, ma impone che i documenti e gli atti richiamati siano specificamente indicati, localizzati nel fascicolo e illustrati nel loro contenuto rilevante.
  • Una censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a riproporre questioni astratte o non attinenti alla motivazione decisiva, il motivo è inammissibile.
  • Le doglianze formulate come violazione dell'art. 112 c.p.c. devono essere specifiche e calibrate sulla decisione impugnata; il richiamo generico all'omessa pronuncia non è sufficiente.
  • La deduzione di vizi della notificazione telematica o della formazione degli atti richiede una puntuale allegazione dei documenti e delle circostanze fattuali rilevanti; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è compatibile con la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, mentre la condanna per lite temeraria richiede presupposti autonomi che, se non ravvisati, devono essere esclusi.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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