Cassazione Penale, Sentenza n. 24970/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo: (1) l'erronea applicazione dell'art.297, comma 3, c.p.p. chiedendo la retrodatazione dei termini di fase al 15/12/2023 perché, a suo avviso, i fatti contestati nel procedimento attuale erano anteriori e desumibili dagli atti e pertanto i termini sarebbero già decorso; (2) l'ingiustificato rifiuto degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere, contestando la valutazione del rischio di reiterazione (sottolineando l'assenza di condotte successive al 12/12/2023, l'attività lavorativa e la precedente applicazione degli arresti domiciliari in altro procedimento).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto assente il requisito della "connessione qualificata" richiesto dall'art.12, lett. b) e c., c.p.p. e, inoltre, ha osservato che le misure erano state adottate da autorità giudiziarie diverse; pertanto non è applicabile la retrodatazione prevista dall'art.297, comma 3. Sul profilo della misura cautelare, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale che la custodia cautelare in carcere era adeguata e proporzionata in ragione della pluralità e della gravità delle condotte, delle risultanze investigative (osservazione, intercettazioni), dei precedenti e della concreta capacità dell'indagato di mantenere contatti illeciti anche a distanza; la richiesta di esecuzione degli arresti domiciliari in luogo distante è stata ritenuta strumentale e insufficiente a escludere il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali; gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art.297, comma 3, cod. proc. pen.
«Se nei confronti di unimputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave».
La Corte ha ricordato che la retrodatazione opera solo se ricorre la connessione qualificata ai sensi dell'art.12 lett. b) e c., i fatti sono anteriori e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio; quando le ordinanze provengono da uffici diversi la retrodatazione è applicabile solo in presenza di uno dei casi tassativi (concorso formale, reato continuato, connessione teleologica).
art.12, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b) e c))
La Corte ha valutato che non sussisteva la connessione qualificata (in particolare la continuazione o il concorso formale) tra i fatti dei diversi procedimenti: diverse modalità esecutive, diversi coautori, rilevante distanza temporale e mancata prova di un medesimo disegno criminoso unitario.
art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
Delitto contestato al ricorrente (offerta/cessione/trasporto di sostanze stupefacenti); le risultanze investigative a supporto dei gravi indizi di colpevolezza sono state ritenute sufficienti per la misura cautelare.
art.274, lett. c), cod. proc. pen.
Criterio dell'esigenza cautelare collegata al pericolo di reiterazione della stessa specie di reati; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale sull'attualità del pericolo di recidiva e sulla proporzionalità della custodia in carcere.
art.275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai criteri di determinazione della misura cautelare e alla motivazione del giudice circa l'adeguatezza della misura scelta; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito logica e non censurabile.
art.303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto delle doglianze difensive circa l'applicazione delle norme processuali; la Corte non ha ravvisato errore di diritto nella statuizione impugnata.
Articoli CEDU (6, 49, 52) e Cost., artt.3 e 27
La difesa aveva dedotto violazioni dei diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che le censure non superassero la valutazione di merito, essendo il giudizio sul pericolo di reiterazione ben motivato e compatibile con i principi invocati.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini ex art.297, comma 3, c.p.p. richiede una connessione qualificata (concorso formale, reato continuato o connessione teleologica nei limiti indicati) tra gli episodi; la semplice omogeneità del tipo di reato non è sufficiente.
- La retrodatazione può operare con maggiori difficoltà quando le ordinanze cautelari sono state emesse da autorità giudiziarie diverse; in tali casi è necessaria una connessione più stretta e la desumibilità degli elementi già dagli atti anteriori al rinvio a giudizio.
- Il reato continuato richiede la prova di un medesimo disegno criminoso unitario (programmazione antecedente dei reati), non la mera reiterazione di reati della stessa specie o la propensione del soggetto alla devianza.
- La valutazione del pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura cautelare è principalmente rimessa al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è illogica o manifestamente insufficiente.
- La richiesta di esecuzione degli arresti domiciliari in un luogo geograficamente distante non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice può motivare il rifiuto con la possibilità che l'indagato mantenga contatti illeciti anche fuori dal territorio di commissione dei fatti.
- Per contrastare efficacemente la "contestazione a catena" il difensore deve dimostrare: a) la sussistenza della connessione qualificata; b) che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio del primo procedimento; c) che, in concreto, la retrodatazione avrebbe comportato il decorso dei termini.
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