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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24970/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo: (1) l'erronea applicazione dell'art.297, comma 3, c.p.p. chiedendo la retrodatazione dei termini di fase al 15/12/2023 perché, a suo avviso, i fatti contestati nel procedimento attuale erano anteriori e desumibili dagli atti e pertanto i termini sarebbero già decorso; (2) l'ingiustificato rifiuto degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere, contestando la valutazione del rischio di reiterazione (sottolineando l'assenza di condotte successive al 12/12/2023, l'attività lavorativa e la precedente applicazione degli arresti domiciliari in altro procedimento).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto assente il requisito della "connessione qualificata" richiesto dall'art.12, lett. b) e c., c.p.p. e, inoltre, ha osservato che le misure erano state adottate da autorità giudiziarie diverse; pertanto non è applicabile la retrodatazione prevista dall'art.297, comma 3. Sul profilo della misura cautelare, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale che la custodia cautelare in carcere era adeguata e proporzionata in ragione della pluralità e della gravità delle condotte, delle risultanze investigative (osservazione, intercettazioni), dei precedenti e della concreta capacità dell'indagato di mantenere contatti illeciti anche a distanza; la richiesta di esecuzione degli arresti domiciliari in luogo distante è stata ritenuta strumentale e insufficiente a escludere il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali; gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art.297, comma 3, cod. proc. pen.

    «Se nei confronti di unimputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave».

    La Corte ha ricordato che la retrodatazione opera solo se ricorre la connessione qualificata ai sensi dell'art.12 lett. b) e c., i fatti sono anteriori e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio; quando le ordinanze provengono da uffici diversi la retrodatazione è applicabile solo in presenza di uno dei casi tassativi (concorso formale, reato continuato, connessione teleologica).

  • art.12, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b) e c))

    La Corte ha valutato che non sussisteva la connessione qualificata (in particolare la continuazione o il concorso formale) tra i fatti dei diversi procedimenti: diverse modalità esecutive, diversi coautori, rilevante distanza temporale e mancata prova di un medesimo disegno criminoso unitario.

  • art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    Delitto contestato al ricorrente (offerta/cessione/trasporto di sostanze stupefacenti); le risultanze investigative a supporto dei gravi indizi di colpevolezza sono state ritenute sufficienti per la misura cautelare.

  • art.274, lett. c), cod. proc. pen.

    Criterio dell'esigenza cautelare collegata al pericolo di reiterazione della stessa specie di reati; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale sull'attualità del pericolo di recidiva e sulla proporzionalità della custodia in carcere.

  • art.275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai criteri di determinazione della misura cautelare e alla motivazione del giudice circa l'adeguatezza della misura scelta; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito logica e non censurabile.

  • art.303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto delle doglianze difensive circa l'applicazione delle norme processuali; la Corte non ha ravvisato errore di diritto nella statuizione impugnata.

  • Articoli CEDU (6, 49, 52) e Cost., artt.3 e 27

    La difesa aveva dedotto violazioni dei diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che le censure non superassero la valutazione di merito, essendo il giudizio sul pericolo di reiterazione ben motivato e compatibile con i principi invocati.

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini ex art.297, comma 3, c.p.p. richiede una connessione qualificata (concorso formale, reato continuato o connessione teleologica nei limiti indicati) tra gli episodi; la semplice omogeneità del tipo di reato non è sufficiente.
  • La retrodatazione può operare con maggiori difficoltà quando le ordinanze cautelari sono state emesse da autorità giudiziarie diverse; in tali casi è necessaria una connessione più stretta e la desumibilità degli elementi già dagli atti anteriori al rinvio a giudizio.
  • Il reato continuato richiede la prova di un medesimo disegno criminoso unitario (programmazione antecedente dei reati), non la mera reiterazione di reati della stessa specie o la propensione del soggetto alla devianza.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura cautelare è principalmente rimessa al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è illogica o manifestamente insufficiente.
  • La richiesta di esecuzione degli arresti domiciliari in un luogo geograficamente distante non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice può motivare il rifiuto con la possibilità che l'indagato mantenga contatti illeciti anche fuori dal territorio di commissione dei fatti.
  • Per contrastare efficacemente la "contestazione a catena" il difensore deve dimostrare: a) la sussistenza della connessione qualificata; b) che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio del primo procedimento; c) che, in concreto, la retrodatazione avrebbe comportato il decorso dei termini.

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