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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10979/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP che aveva dichiarato non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo e aveva fissato termini di durata delle ricerche dell'imputata ritenuti errati. Il Procuratore ha dedotto errata applicazione degli artt. 420‑quater c.p.p., 159 e 157 c.p., sostenendo che il termine massimo delle ricerche deve corrispondere al doppio dei termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p. (in base all'art. 159, ultimo comma), e quindi che per il reato di riciclaggio (art. 648‑bis, pena massima 12 anni) il termine massimo delle ricerche è di 24 anni con decorrenza dal 14/12/2018 (scadenza 14/12/2042), e per il reato di cui all'art. 497‑bis (pena massima 5 anni, prescrizione 6 anni) il termine massimo è di 12 anni con decorrenza analoga (scadenza intorno al 14/12/2030). Il GIP aveva invece indicato termini diversi (14/09/2037 e 12/04/2028).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha accolto la doglianza relativa al calcolo dei termini di durata delle ricerche e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini (GIP) in diversa persona fisica per nuovo giudizio, indicando che i termini corretti sono: per il reato di riciclaggio (max pena 12 anni) doppio della prescrizione = 24 anni con decorrenza dal 14/12/2018 (scadenza 14/12/2042); per il reato ex art. 497‑bis (pena max 5 anni, prescrizione 6 anni) doppio = 12 anni con decorrenza analogamente dal periodo del fatto (scadenza intorno al 14/12/2030).

Norme richiamate

  • art. 420‑quater cod. proc. pen.

    con la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza

    Stabilisce l'obbligo di ricerca dell'imputato fino al termine ultimo dettato dall'art. 159 c.p.; va coordinato con i termini di prescrizione stabiliti dall'art. 157 c.p.

  • art. 159, ultimo comma, cod. pen. (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, operante dal 30/12/2022)

    quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420 quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157

    Limita il periodo massimo di sospensione della prescrizione (e quindi della durata delle ricerche disposte ai sensi dell'art. 420‑quater) al doppio dei termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p.

  • art. 157, commi 1 e 2, cod. pen.

    la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione... Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo i casi indicati

    Fornisce la base per calcolare il termine di prescrizione: si prende la pena massima prevista dalla legge; esistono minimi (6 anni per delitto, 4 per contravvenzione) che possono incidere sul computo della prescrizione da raddoppiare ai fini dell'art. 159.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 / d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (richiamati)

    disposizioni di modifica concernenti l'art. 159 cod. pen. con decorrenza dal 30 dicembre 2022

    Convenzione normativa che ha introdotto/operativizzato il limite del doppio dei termini di prescrizione per i casi di sentenza di non doversi procedere per irreperibilità; utile verificare efficacia temporale nelle fattispecie concrete.

Massime di principio

  • Quando il giudice dichiara non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, le ricerche dell'imputato devono proseguire fino al termine massimo previsto dall'art. 159, ultimo comma, c.p., ossia fino al doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.
  • Per determinare il termine di prescrizione si prende la pena detentiva massima prevista per il reato (salvo i limiti minimi di 6 anni per delitto e 4 anni per contravvenzione); tale termine va poi raddoppiato per fissare la durata massima delle ricerche.
  • Il punto di decorrenza del periodo è la data del fatto (data del commesso reato indicata nell'imputazione); da quella data si calcola la prescrizione ordinaria e quindi il doppio per l'art. 159.
  • Se il giudice fissa termini di ricerca errati rispetto al calcolo previsto dalle norme, la decisione può essere annullata dalla Cassazione e il procedimento rinviato per nuovo giudizio.
  • Occorre sempre verificare l'operatività temporale delle modifiche normative (es. d.lgs. 150/2022) quando si calcolano termini di prescrizione e di ricerca; eventuali dubbi devono essere risolti applicando la disciplina vigente alla data del fatto e alle norme di efficacia temporale.

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