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Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 13736 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso dell'ICI versata per gli anni 2002-2004 su tre immobili ritenuti strumentali all'attività agricola, sostenendo che tali fabbricati dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili rurali. Dopo l'accoglimento in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva escluso l'esenzione perché il fabbricato era accatastato in categoria D1, relativa agli opifici, e non in categoria D10, propria dei fabbricati strumentali all'attività agricola. In Cassazione la società contestava anche l'inammissibilità dell'appello comunale, l'erronea rilevanza attribuita alla categoria catastale e il diniego del rimborso per gli anni anteriori al 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, essendo applicabile l'art. 366-bis c.p.c., mancavano i quesiti di diritto richiesti a pena di inammissibilità. La Corte ha comunque precisato che, ai fini dell'esenzione ICI, rileva la classificazione catastale rurale, normalmente A6 o D10. Poiché l'immobile era accatastato D1 e la contribuente non aveva impugnato il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità, il fabbricato restava soggetto all'ICI. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2, 3, 5 e 9

    L'immobile rurale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), non è considerato fabbricato soggetto all'ICI quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

    L'esenzione dall'ICI per i fabbricati rurali è collegata al riconoscimento della ruralità secondo la disciplina catastale applicabile.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133

    La ruralità dei fabbricati è collegata al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma e alla relativa classificazione catastale.

    Per ottenere il trattamento fiscale dei fabbricati rurali occorre che siano riconosciuti i requisiti sostanziali e che la classificazione catastale sia coerente con tale ruralità.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14

    L'immobile iscritto in catasto come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'iscrizione catastale in una categoria rurale costituisce il presupposto decisivo per l'esenzione; una diversa categoria catastale mantiene l'immobile assoggettato all'imposta, salvo impugnazione del classamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    L'appello deve contenere motivi specifici di impugnazione.

    La Corte non ha esaminato nel merito la contestazione relativa alla specificità dell'appello comunale, poiché il ricorso per cassazione era inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, introduttivo dell'art. 366-bis c.p.c.

    Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

    Nel periodo di applicazione della norma, la mancata formulazione di un quesito di diritto rendeva inammissibile il motivo di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Per l'esenzione dall'ICI dei fabbricati rurali non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per un'attività agricola: è essenziale che la classificazione catastale riconosca la ruralità, in particolare mediante la categoria D10 per i fabbricati strumentali.
  • Se un immobile è accatastato in una categoria non rurale, come D1, il contribuente che invoca l'esenzione deve normalmente impugnare il classamento catastale e chiederne la corretta attribuzione; senza tale iniziativa l'immobile resta assoggettato all'imposta.
  • La destinazione effettiva dell'immobile e la sua funzione strumentale non prevalgono automaticamente sulla classificazione catastale formalmente risultante dagli atti.
  • Nei giudizi di legittimità occorre rispettare rigorosamente i requisiti processuali applicabili al momento della proposizione del ricorso; nel regime dell'art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto comportava l'inammissibilità del motivo, indipendentemente dalla possibile fondatezza della questione sostanziale.
  • La regola va verificata alla luce della normativa vigente per il periodo d'imposta interessato, poiché disciplina dell'ICI, classificazione catastale e requisiti di ruralità possono essere stati modificati nel tempo.

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