Sentenza del 20/11/2018 n. 5346 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 83/2018 - TRIBUTI LOCALI - IMU - Immobile - Mancato aggiornamento catastale - Versamento in favore dell'ente ove risulta censito il cespite - Effetti - Errore scusabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'immobile risultava erroneamente censito presso un Comune diverso da quello competente, a causa del mancato aggiornamento catastale. Il contribuente aveva comunque versato regolarmente l'IMU al Comune presso il quale il cespite risultava formalmente censito. La questione riguardava quindi la responsabilità del contribuente per l'errata individuazione dell'ente destinatario del versamento e l'applicabilità delle sanzioni.
La decisione
La condotta è stata qualificata come errore scusabile. Il versamento effettuato presso il Comune indicato nei dati catastali, sebbene non fosse l'ente effettivamente competente, esclude la responsabilità sanzionatoria del contribuente quando l'errore dipende dal mancato aggiornamento catastale e non da una scelta volontaria o negligente. Per configurare una violazione tributaria, infatti, sono necessari sia la coscienza e volontà dell'azione od omissione, sia il dolo o almeno la negligenza. Ne consegue l'esclusione della sanzione, ferma restando, in linea generale, la possibile necessità di regolare il tributo nei rapporti tra gli enti interessati.
Norme richiamate
Principio generale di colpevolezza nelle violazioni tributarie
Per le violazioni di norme tributarie, ai fini dell'affermazione della responsabilità del contribuente, occorre che l'azione o l'omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza.
La sanzione tributaria non può essere applicata per il solo fatto oggettivo dell'errato versamento: deve essere dimostrato che il contribuente abbia agito consapevolmente o con negligenza.
IMU e competenza territoriale del Comune
L'imposta deve essere riferita al Comune competente in base alla corretta ubicazione dell'immobile; tuttavia, quando i dati catastali non sono aggiornati e il contribuente versa l'imposta al Comune risultante dai registri, l'errore può essere considerato scusabile ai fini sanzionatori.
Massime di principio
- Il contribuente che versa regolarmente un tributo all'ente indicato nei dati catastali ufficiali può invocare l'errore scusabile se l'errata individuazione del Comune dipende da un mancato aggiornamento catastale non imputabile a lui.
- L'applicazione di una sanzione tributaria richiede non solo un versamento formalmente errato, ma anche un comportamento doloso o negligente del contribuente.
- La buona fede è più facilmente riconoscibile quando il contribuente ha utilizzato dati ufficiali, ha pagato integralmente l'imposta e non ha cercato di ottenere un indebito risparmio fiscale.
- L'errore scusabile può escludere le sanzioni, ma non necessariamente elimina l'obbligo di regolarizzare il tributo presso l'ente effettivamente competente; eventuali trasferimenti o compensazioni tra Comuni devono essere verificati separatamente.
- È opportuno conservare visure catastali, comunicazioni degli uffici, ricevute di pagamento e ogni documento utile a dimostrare l'origine oggettiva dell'errore e l'assenza di negligenza.
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