Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2182

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2182 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Pan Galego/Pan Gallego (IGP)

Normativa europea32019R2182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione ufficiale nell’Unione europea del nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» come IGP, a seguito della pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna e dell’assenza di opposizioni. La registrazione avviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L’atto stabilisce inoltre che il nome identifica un prodotto di panetteria rientrante nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Registrazione della denominazione geografica protetta «Pan Galego»/«Pan Gallego» nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione «Pan Galego»/«Pan Gallego» quale indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto alimentare della classe 2.3 (prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria). Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Non disciplina aspetti produttivi nel dettaglio, ma incide sulla tutela e sull’uso della denominazione registrata nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione della IGP «Pan Galego»/«Pan Gallego»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2182 della Commissione conclude la procedura di registrazione del nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Spagna.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando la Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione del nome.

Oggetto della tutela e classificazione del prodotto

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» è registrato come IGP. Il testo precisa inoltre che la denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. La registrazione comporta quindi la tutela della denominazione nel sistema UE delle indicazioni geografiche per i prodotti alimentari.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetti immediati sull’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP «Pan Galego»/«Pan Gallego»

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La disposizione precisa che il nome identifica un prodotto della classe 2.3 (prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria) ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento. Su tale base la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichetutela delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.