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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2119

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina, classificato come additivo zootecnico. La Commissione fonda il rinnovo sulla valutazione favorevole dell’EFSA, che non ha rilevato effetti negativi su salute animale, consumatori o ambiente, pur evidenziando rischi per gli utilizzatori. Sono previste condizioni d’impiego, misure di protezione per gli operatori e un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte delle vecchie formulazioni autorizzate.

Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi per specifiche specie avicole e suine minori, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni Vetagro SpA.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in concreto, ai mangimi, alle premiscele e ai mangimi composti contenenti il preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina. Riguarda le specie suine minori svezzate, i polli da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova e tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. Si applica nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 6 gennaio 2021. Restano esclusi gli usi diversi da quelli autorizzati nell’allegato e le condizioni non conformi alle prescrizioni del regolamento.

Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato contenente acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina, già autorizzato in precedenza per specifiche categorie di animali. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA del 17 marzo 2020, che ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, pur segnalando rischi di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori.

Contesto normativo e presupposti del rinnovo

La Commissione richiama il sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 14 sul rinnovo. Il titolare dell’autorizzazione, Vetagro SpA, ha presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione richiesta. La valutazione ha portato alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento base.

Ambito oggettivo e soggettivo

L’autorizzazione riguarda un additivo appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". La disciplina interessa i mangimi, le premiscele e i mangimi composti contenenti il preparato, nonché gli operatori del settore mangimi che lo producono, commercializzano o utilizzano. Le specie interessate sono i polli da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova; l’allegato contempla anche le specie suine minori svezzate.

Condizioni di autorizzazione, composizione e tenori

L’allegato descrive il preparato come microperle protette contenenti, in quantità minime, acido citrico 25 g/100 g, acido sorbico 16,7 g/100 g, timolo 1,7 g/100 g e vanillina 1 g/100 g. Per le specie avicole indicate è stabilito un tenore massimo di 200 mg/kg nel mangime completo con umidità al 12%. Sono inoltre riportate le specifiche delle sostanze attive, comprensive di purezza minima e numeri CAS.

Prescrizioni operative, etichettatura e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Deve essere inserita anche un’avvertenza specifica: il tenore massimo totale delle diverse fonti di acido citrico e acido sorbico nel mangime completo non deve essere superato. In ragione dei rischi individuati dall’EFSA, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per proteggere gli utilizzatori; se tali misure non sono sufficienti, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Abrogazione delle vecchie autorizzazioni e disciplina transitoria

Con l’entrata in applicazione del nuovo regime sono abrogati il regolamento (UE) n. 1117/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012. Tuttavia, per evitare interruzioni commerciali, il regolamento consente che il preparato, le premiscele e i mangimi composti prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2021 secondo la disciplina previgente possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Metodo di analisi e durata dell’autorizzazione

L’allegato prevede i metodi analitici per il controllo dell’additivo e dei mangimi: RP-HPLC-UV/DAD per acido sorbico, timolo e acido citrico, e un metodo enzimatico spettrometrico con NADH per l’acido citrico nei mangimi. Il periodo di autorizzazione è indicato fino al 6 gennaio 2031.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, come additivo appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", alle condizioni fissate nell’allegato.

Abrogazione delle precedenti autorizzazioni

Sono abrogati il regolamento (UE) n. 1117/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012, che avevano inizialmente autorizzato il medesimo preparato per diverse specie suine e avicole.

Regime transitorio

Il preparato, nonché le premiscele e i mangimi composti che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2021 in conformità alle norme precedenti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Condizioni di uso e specie destinatarie

L’allegato autorizza l’uso per i polli da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova e tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova; per le specie suine minori svezzate è riportata la relativa voce autorizzativa. Il tenore massimo nel mangime completo al 12% di umidità è fissato in 200 mg/kg per le specie avicole indicate.

Composizione del preparato e specifiche

Il preparato è descritto come microperle protette contenenti acido citrico (25 g/100 g), acido sorbico (16,7 g/100 g), timolo (1,7 g/100 g) e vanillina (1 g/100 g). Sono indicate le caratteristiche delle sostanze attive, con i relativi gradi di purezza e numeri CAS.

Prescrizioni per etichettatura e impiego

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Deve inoltre figurare l’avvertenza che il tenore massimo totale delle diverse fonti di acido citrico e acido sorbico nel mangime completo non deve essere superato.

Tutela della salute degli utilizzatori

Gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori, in quanto l’additivo è irritante per occhi e pelle e sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Metodo di analisi e validità dell’autorizzazione

Sono indicati i metodi di analisi RP-HPLC-UV/DAD per la determinazione di acido sorbico, timolo e acido citrico nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, nonché un metodo enzimatico spettrometrico con NADH per l’acido citrico nei mangimi. Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 6 gennaio 2031.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentarezootecniamercato internosalute degli animali

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