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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 1932 - Comm. Trib. Prov. Milano

DOMICILIO ELETTO - DOMICILIO ORDINARIO - NOTIFICHE - ORDINE PREFERENZIALE - Sussiste - Procedura ex art. 140 cpc - Esperibilità dopo la tentata notifica presso il domicilio eletto - Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione di un atto tributario effettuata mediante la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. senza che risultasse previamente tentata la notifica presso il domicilio speciale eletto dal contribuente. L’elezione di domicilio prevista dall’art. 60 del d.P.R. 600/1973 impone infatti un ordine preferenziale: l’Amministrazione deve innanzitutto tentare la notificazione presso il domicilio eletto e solo in caso di esito negativo può ricorrere alle modalità sussidiarie, tra cui quella dell’art. 140 c.p.c.

La decisione

La sentenza ha affermato che la procedura ex art. 140 c.p.c. è esperibile soltanto dopo il previo tentativo di notificazione presso il domicilio eletto. Poiché l’Amministrazione finanziaria deve assicurare, per quanto possibile, l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente, il mancato rispetto dell’ordine preferenziale rende irregolare o invalida la notificazione eseguita direttamente con la procedura dell’art. 140 c.p.c. senza il tentativo presso il domicilio speciale.

Norme richiamate

  • Art. 60 d.P.R. 600/1973

    La facoltà riconosciuta al contribuente di eleggere domicilio speciale determina un ordine preferenziale per l’esecuzione delle notifiche.

    L’elezione di domicilio speciale vincola l’Amministrazione a tentare prioritariamente la notificazione presso quel domicilio prima di utilizzare modalità alternative o sussidiarie.

  • Art. 140 c.p.c.

    La procedura di cui all’art. 140 c.p.c. può essere esperita solo dopo aver tentato la notifica presso il domicilio eletto.

    La notificazione mediante deposito, affissione e raccomandata informativa costituisce una procedura sussidiaria e non può essere utilizzata ignorando il domicilio speciale validamente eletto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 6114/2011

    Incombe l’onere di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

    L’Amministrazione finanziaria deve adottare il percorso notificatorio idoneo a massimizzare la possibilità che il contribuente venga effettivamente a conoscenza dell’atto.

Massime di principio

  • Quando il destinatario ha eletto validamente un domicilio speciale per le notifiche tributarie, tale domicilio deve essere rispettato con priorità.
  • Le modalità di notificazione sussidiarie, come quella prevista dall’art. 140 c.p.c., possono essere utilizzate solo dopo un concreto e documentato tentativo presso il domicilio eletto.
  • La notificazione eseguita saltando il domicilio speciale può essere contestata per violazione dell’ordine preferenziale e per mancata adeguatezza del procedimento notificatorio.
  • L’Amministrazione non deve limitarsi a seguire formalmente una procedura, ma deve agire in modo da favorire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente.
  • In casi analoghi è quindi essenziale verificare la validità dell’elezione di domicilio, il suo contenuto e la sequenza cronologica dei tentativi di notifica.

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