Deliberazione n. 220 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Instagram e Telegram, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, in caso di acquisizione in chiaro, a disporne la conservazione per fini probatori per dodici mesi con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di un intervento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’11 aprile 2024, due determinazioni adottate in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata da una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite le piattaforme Instagram e Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazione e valutazione preliminare
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante verso le piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto con urgenza prima della decisione collegiale.
Misure urgenti disposte nei confronti delle piattaforme
Con le determinazioni nn. 133 e 134 del 26 marzo 2024 è stato ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Instagram e Telegram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente all’Autorità quanto necessario.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito l’11 aprile 2024 e relatore il presidente Pasquale Stanzione, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi consolidato le misure già adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e assicurare la conservazione probatoria nei limiti indicati.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram per il rischio di diffusione di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Adozione di misure urgenti
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 133 e 134 del 26 marzo 2024, ordinando a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione del materiale su Instagram e Telegram.
Conservazione probatoria del materiale
Le stesse determinazioni hanno prescritto ai gestori delle piattaforme di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione dell’11 aprile 2024 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza già adottati nei confronti delle società indicate.
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