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Sentenza

Sentenza del 13/01/2020 n. 127 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Esecuzione tributaria - Fase sommaria - Introduzione del giudizio di merito - Forme

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Interpretazione dell'art. 616 c.p.c., nella versione introdotta dall'art. 14 della legge n. 52/2006, con riferimento all'introduzione del giudizio di merito a seguito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. La questione è quale forma debba assumere l'atto introduttivo del giudizio di merito notificato nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione: se debba osservarsi la forma richiesta dal rito con cui l'opposizione va trattata nella fase di cognizione piena.

La decisione

La Corte ha chiarito che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo prevista per il rito applicabile alla controversia in sede di cognizione piena. Ciò significa che, se la controversia è soggetta al rito ordinario, l'atto introduttivo deve essere la citazione, previamente notificata e poi iscritta a ruolo; se la materia rientra in un rito introdotto con ricorso (in cui è il giudice a fissare l'udienza), l'atto deve essere il ricorso depositato presso l'ufficio competente e poi notificato nel termine.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.c.

    L'art. 616, come modificato dalla legge n.52/2006, deve intendersi nel senso che l'atto introduttivo del merito deve rispettare la forma prevista dal rito sostanzialmente applicabile nella fase di cognizione piena.

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    Si richiama la fase sommaria prevista dall'art. 615, comma 2; la decisione riguarda il passaggio dall'esito di quella fase all'introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.

  • legge n. 52/2006, art. 14

    La modifica normativa (art. 14) ha ristabilito il testo dell'art. 616: la Corte interpreta tale testo nel senso di vincolare la forma dell'atto introduttivo al rito sostanzialmente applicabile al merito.

Massime di principio

  • L'atto che introduce il giudizio di merito dopo la fase sommaria deve rispettare la forma prevista dal rito con cui la controversia sarà trattata nella cognizione piena: citazione per rito ordinario; ricorso per riti introdotti a ricorso.
  • Il termine fissato dal giudice dell'esecuzione è perentorio: il mancato rispetto della forma e dei termini può comportare inammissibilità o decadenza dell'azione introduttiva.
  • Prima di introdurre il merito è essenziale verificare quale rito è applicabile alla controversia; l'errore nella forma dell'atto può essere rilevante e pregiudicare il procedimento.
  • Se vi è incertezza sul rito applicabile, è prudente adottare la forma più solenne e garantista (es. citazione e iscrizione a ruolo) o chiedere al giudice chiarimenti/ulteriore termine se possibile.
  • La distinzione operativa: per il rito ordinario — notificare la citazione e poi iscrivere a ruolo; per il rito a ricorso — depositare il ricorso presso la cancelleria competente e successivamente notificare entro il termine perentorio.

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