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Sentenza

Sentenza n. 16330/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento ​- dell’avviso di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pubblicato il 6 novembre 2025, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi; - del verbale n. 15 del 16 maggio 2025 redatto dalla commissione esaminatrice, pubblicato per estratto il 22 maggio 2025 ed ostentato per esteso a seguito di richiesta di accesso in data 11 dicembre 2025, che ha determinato i criteri di valutazione della seconda prova scritta e l’iter di valutazione delle prove scritte; - della valutazione dell’elaborato della ricorrente relativo alla seconda prova scritta; - del diniego della richiesta di accesso agli atti del 9 dicembre 2025 prot. -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto; quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 24 febbraio 2026: - della nota del Ministero della Giustizia protocollata al n. -OMISSIS- a firma del responsabile del procedimento, di trasmissione dei documenti oggetto della richiesta di accesso della ricorrente del 30.12.2025; - del documento allegato alla predetta nota di trasmissione ossia del verbale del 18 settembre 2025 contenente la scheda di valutazione dell’odierna ricorrente; - della scheda di valutazione delle prove scritte relativa alla busta n. -OMISSIS-, allegata al verbale del 18 settembre 2025, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di -OMISSIS- punti per la seconda prova scritta; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, approvata con decreto protocollo numero -OMISSIS- adottato dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione generale del personale e della formazione e pubblicato il 5 febbraio 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova orale, valutazione insufficiente della seconda prova scritta e successiva graduatoria finale; diniego parziale di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per 54 posti di dirigente di seconda fascia, il verbale della commissione sui criteri di valutazione della seconda prova scritta e il giudizio attribuito al proprio elaborato, oltre al diniego di accesso. Con i motivi aggiunti ha impugnato la scheda di valutazione, il punteggio della seconda prova e la graduatoria finale. Ha dedotto, in primo luogo, la genericità dei criteri di valutazione della seconda prova; in secondo luogo, l’insufficienza del voto numerico quale motivazione, anche in ragione della pretesa genericità dei criteri. Ha inoltre contestato il diniego di accesso, invocato il punteggio ottenuto nella prima prova come indice della propria preparazione e sostenuto che la valutazione positiva di un altro candidato, il cui elaborato avrebbe richiamato una norma non più vigente in materia di whistleblowing, dimostrasse l’ingiustizia della propria valutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha respinto la censura di genericità dei criteri: i parametri di conoscenza e aderenza alla traccia, approfondimento e competenza tecnica, capacità di analisi, sintesi e coerenza logica, chiarezza e correttezza linguistica erano adeguati alla prova multidisciplinare e alla selezione di figure dirigenziali. Ha respinto la censura sul voto numerico, ritenendolo sufficiente a motivare il giudizio quando siano stati previamente stabiliti criteri adeguati; nel caso concreto, i criteri, la formulazione dei quattro quesiti e l’attribuzione di un massimo di 25 punti per ciascun quesito rendevano ricostruibile la valutazione e la ragione della mancata ammissione. Il punteggio della prima prova non era idoneo a dimostrare l’idoneità nella seconda, poiché le prove erano indipendenti e accertavano competenze diverse. La valutazione di un altro concorrente non poteva essere isolata dal giudizio complessivo né utilizzata per dimostrare l’idoneità della ricorrente; peraltro, quel candidato aveva ottenuto nel quesito considerato un punteggio inferiore a quello della ricorrente. La censura sull’accesso è stata respinta perché la prima istanza era generica e massiva e comprendeva documenti non ancora formati; la successiva richiesta circoscritta era stata evasa e l’amministrazione aveva comunque depositato documentazione in giudizio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei pubblici concorsi il punteggio numerico è di per sé idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 3 della legge n. 241/1990, a condizione che siano stati previamente fissati adeguati criteri di valutazione.

    Il voto numerico assolve l’obbligo di motivazione della valutazione concorsuale se è preceduto dalla fissazione di criteri adeguati; il sindacato sul giudizio tecnico resta limitato ai casi di manifesta illogicità e palese travisamento.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione quando la commissione abbia previamente fissato criteri adeguati, idonei a orientare il giudizio e a rendere comprensibile la valutazione; il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi a quello tecnico della commissione, salvo manifesta illogicità o palese travisamento.
  • La sufficienza dei criteri di valutazione va apprezzata in relazione alla natura della prova, alle competenze che essa mira ad accertare e alle caratteristiche dei posti messi a concorso; criteri che individuano conoscenza della traccia, approfondimento tecnico, capacità analitica e argomentativa e qualità espositiva possono risultare adeguati per prove scritte multidisciplinari dirette alla selezione di dirigenti.
  • Il superamento di una prova concorsuale non dimostra l’idoneità in una prova distinta quando le prove accertano competenze e attitudini differenti: ciascuna deve essere valutata autonomamente secondo la propria funzione.
  • La valutazione conseguita da un altro candidato non prova, di per sé, l’idoneità del ricorrente: il giudizio del concorrente comparato va considerato nella sua globalità e resta autonomo, senza che un singolo elemento della sua prova imponga un’identica valutazione per altri elaborati.
  • Una richiesta di accesso documentale generica o massiva, oppure riferita a documenti non ancora formati, non comporta l’obbligo di ostensione integrale; la successiva circoscrizione della richiesta e l’effettiva ostensione dei documenti pertinenti possono consentire l’esercizio della difesa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenza
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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