Sentenza n. 2566/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere paesaggistico favorevole del 7 aprile 2026 sulla variante progettuale, nella parte in cui imponeva di collocare i pannelli fotovoltaici esclusivamente sulle falde interne del tetto
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un edificio nel centro storico di Acireale, in zona A e sottoposto a vincolo paesaggistico, aveva presentato nel 2024 una SCIA alternativa al permesso di costruire per interventi di riqualificazione, incluso un impianto fotovoltaico con pannelli complanari al tetto a falde. Il parere paesaggistico favorevole del 31 ottobre 2024 aveva prescritto che i pannelli fossero collocati soltanto sulle falde interne non prospicienti gli spazi pubblici. In seguito alle novità legislative del 2024-2026, il ricorrente aveva presentato una variante per potenziare l’impianto e modificarne la distribuzione sulla copertura. Il parere favorevole del 7 aprile 2026 aveva ripetuto la medesima prescrizione. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9 Cost., della disciplina europea e nazionale sulle fonti rinnovabili e delle norme regionali sul procedimento, nonché difetto di motivazione, illegittima motivazione per relationem, omessa comparazione degli interessi, difetto di istruttoria e illogicità: sosteneva che il quadro normativo avesse rafforzato l’interesse alla produzione di energia rinnovabile e che la Soprintendenza non avesse spiegato perché, nel caso concreto, la tutela paesaggistica dovesse prevalere né come la prescrizione consentisse il potenziamento richiesto. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dello studio di dettaglio del centro storico di Acireale e delle norme del piano paesaggistico, oltre a difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento: il parere avrebbe richiamato genericamente la salvaguardia dei caratteri dei centri storici senza verificare il livello di tutela specificamente applicabile all’immobile (regime PL15a, livello 1).
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente il difetto di motivazione e senza esaminare autonomamente il secondo motivo né le ulteriori censure. Il parere paesaggistico, anche quando è favorevole ma reca prescrizioni che limitano l’intervento richiesto, deve esplicitare la valutazione concreta degli interessi e le ragioni della prescrizione. Nel caso in esame, la Soprintendenza aveva imposto l’installazione dei pannelli sulle sole falde interne senza descrivere il contesto territoriale, individuare i valori paesaggistici concretamente tutelati, spiegare quale pregiudizio derivasse dai pannelli sulle falde esterne o motivare il bilanciamento con l’interesse alla transizione energetica. La motivazione non era recuperabile per relationem nel precedente parere del 2024, formulato in modo analogo. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento limitatamente alla condizione n. 3, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti e imponendo all’Amministrazione di rideterminarsi motivatamente sulla parte dell’istanza interessata. Spese a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
In ipotesi quale quella che viene in rilievo nel caso di specie deve concludersi che la motivazione non è nemmeno meramente apparente o succinta, ma è del tutto mancante, né la stessa è rinvenibile, per relationem, nel richiamato precedente parere del 31.10.2024 (formulato in maniera del tutto simile), con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, per come recepito dall’art. 3 della L.r. 7/2019.
L’art. 3 richiede che la prescrizione paesaggistica sia sostenuta da una motivazione effettiva e riferita al caso concreto; la motivazione mancante non può essere surrogata dal richiamo a un precedente parere formulato in modo analogo.
art. 3 l.r. Sicilia 7/2019
In ipotesi quale quella che viene in rilievo nel caso di specie deve concludersi che la motivazione non è nemmeno meramente apparente o succinta, ma è del tutto mancante, né la stessa è rinvenibile, per relationem, nel richiamato precedente parere del 31.10.2024 (formulato in maniera del tutto simile), con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, per come recepito dall’art. 3 della L.r. 7/2019.
La disposizione regionale recepisce l’obbligo di motivazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; una prescrizione paesaggistica priva di ragioni riferite alla fattispecie concreta è illegittima.
Massime di principio
- Il parere paesaggistico, espressione di discrezionalità tecnica, deve esporre una motivazione riferita alle caratteristiche concrete dell’intervento e del contesto, dando conto dell’istruttoria svolta e del percorso logico che conduce alla valutazione degli interessi.
- La motivazione del parere paesaggistico non può esaurirsi nel richiamo dei vincoli o in formule generiche, stereotipate o apodittiche: deve individuare i valori paesaggistici concretamente tutelati e spiegare la compatibilità o incompatibilità dell’intervento rispetto a essi.
- L’obbligo di motivazione puntuale opera anche quando il parere è favorevole ma contiene prescrizioni che modificano o limitano l’intervento richiesto, poiché tali condizioni possono comprimere l’interesse del privato e devono essere giustificate.
- Quando una prescrizione paesaggistica limita un impianto fotovoltaico, l’Amministrazione deve spiegare, con riferimento alle circostanze concrete, il pregiudizio paesaggistico che intende evitare e le ragioni della soluzione prescritta; il mero richiamo normativo o a un precedente parere analogamente formulato non basta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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