Sentenza n. 1158/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento prefettizio del 9 settembre 2024 che ha negato il ritiro del divieto di detenere armi e munizioni disposto il 2 marzo 2017
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, adottato dopo una nuova istanza presentata nel 2024 a seguito della sentenza del 13 novembre 2023 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di minaccia aggravata contestato al ricorrente. Ha dedotto violazione degli artt. 1 e 21-quinquies l. 241/1990, degli artt. 10, 11, 39 e 43 r.d. 773/1931 e della circolare ministeriale del 25 novembre 2020, nonché eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, contraddittorietà e illogicità. In particolare, ha sostenuto che la definizione del procedimento penale per prescrizione non equivale a un accertamento di responsabilità e che l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare la sua condotta corretta, l’assenza di episodi di violenza o di abuso delle armi e gli elementi favorevoli prodotti. Ha inoltre contestato che la vicenda penale fosse stata utilizzata come indice di pericolosità e che il divieto, risalente al 2017 e privo di termine finale, potesse permanere nonostante il tempo trascorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento del 9 settembre 2024 non era meramente confermativo, poiché adottato dopo una rinnovata istruttoria, e che la Prefettura aveva richiamato per relationem la relazione della Questura, la quale descriveva il persistente stato di conflittualità tra il ricorrente e i vicini. Ha escluso che l’Amministrazione avesse equiparato la prescrizione a una condanna: il diniego si fondava sull’attualità della tensione e sul conseguente rischio preventivo, non sull’esito penale. In materia di armi, il giudizio prefettizio è prognostico e preventivo; può basarsi su elementi concreti di contesto anche privi di rilievo penale, senza necessità di un comprovato abuso, purché la valutazione sia razionale e adeguatamente motivata. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica la conclusione che la persistente conflittualità potesse determinare un uso improprio o impulsivo delle armi, anche in reazione a provocazioni, e ha osservato che rileva l’attualità del rischio, non il fatto che il divieto risalga al 2017. Ha distinto il caso dai precedenti che riconoscono un interesse all’aggiornamento del divieto dopo un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive, poiché qui il pericolo cautelato risultava ancora attuale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931
Tale esegesi è peraltro confermata, sul piano legislativo, dalla formulazione dell’art. 39 del T.u.l.p.s., laddove, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di uso inappropriato.
Il potere prefettizio di vietare la detenzione può fondarsi su una prognosi ragionevole di uso inappropriato delle armi; non occorre che l’abuso si sia già concretamente verificato.
artt. 11 e 43 r.d. 773/1931
Il legislatore (artt. 11, 39 e 43 del T.u.l.p.s.), nella materia de qua, affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta del soggetto richiedente e all’affidamento che lo stesso può dare.
Il rilascio delle licenze in materia di armi presuppone una valutazione prognostica dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità dell’interessato e sul rischio di abuso.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Con il provvedimento impugnato è stato decretato che “non sussistono le condizioni per il ritiro del provvedimento, prot. -OMISSIS- in data 2 marzo 2017 ai sensi dell’art. 21-quinquies, legge 7 agosto 1990, n. 241’’.
La disposizione è richiamata nell’atto impugnato quale base della richiesta di ritiro; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, ma decide la controversia sulla legittimità della valutazione prefettizia del rischio attuale.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e può fondarsi su una prognosi di rischio di abuso desunta da elementi concreti di condotta o di contesto, anche se privi di rilievo penale e indipendentemente da un abuso già verificatosi o da una condanna.
- La valutazione amministrativa del rischio connesso alla detenzione di armi è autonoma rispetto al giudizio penale: la prescrizione del reato non impedisce di considerare altri elementi attuali del contesto, purché l’Amministrazione non equipari la prescrizione a una condanna e motivi razionalmente la prognosi.
- Il potere prefettizio in materia di armi è ampiamente discrezionale e la sicurezza e l’incolumità pubbliche prevalgono sull’interesse privato al porto d’armi, che non costituisce un diritto assoluto; il sindacato giurisdizionale verifica che la valutazione sia non irrazionale e congruamente motivata.
- L’interesse a ottenere, dopo un termine ragionevole, l’aggiornamento di un divieto di detenzione di armi e la sua eventuale revoca presuppone sopravvenienze positive idonee a modificare il quadro indiziario e il venir meno dell’attualità del rischio; se il contesto pericoloso permane, il decorso del tempo da solo non impone la revoca.
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