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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11198/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano (n.211 del 12.01.2023) di condanna per reati ex art. 73 DPR 309/90. Il ricorrente deduceva vizio di omessa motivazione e contestava la legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (e correlati 1-quater), sostenendo violazioni dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e lamentando difficoltà del difensore ad ottenere dall'imputato la dichiarazione/elezione di domicilio necessaria per la notificazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la modifica normativa operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (che ha abrogato il comma 1-ter e modificato il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p.) ma ha confermato il principio tempus regit actum: le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi previgenti vanno valutate secondo quelle disposizioni. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater (introdotti dal d.lgs. n.150/2022), perchè le norme regolano modalità formali di esercizio dell'impugnazione del difensore e non limitano il diritto di difesa o il diritto di impugnare. Ha osservato che è sufficiente, ai fini di ammissibilità, richiamare espressamente e specificamente una precedente dichiarazione/elezione di domicilio indicando la sua collocazione nel fascicolo. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    il comma 1-ter è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114; al comma 1-quater, dopo le parole "del difensore" sono state inserite le parole "di ufficio"

    Le disposizioni, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, impongono requisiti formali di ammissibilità (dichiarazione/elezione di domicilio, mandato specifico) per le impugnazioni presentate dal difensore; per le impugnazioni proposte prima della modifica continuano ad applicarsi le regole previgenti (principio tempus regit actum). È sufficiente un richiamo espresso e specifico alla dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. legge Nordio)

    abrogazione del comma 1-ter e modifica del comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p.

    Ha modificato la disciplina procedurale ma non ha previsto norme transitorie; la sua entrata in vigore non incide sulle impugnazioni proposte anteriormente, secondo il principio temporale che governa le leggi processuali.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33

    introduzione dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.

    Ha introdotto l'obbligo formale, a pena di inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio e, se proceduto in assenza dell'imputato, del mandato specifico successivo alla sentenza, rispetto all'impugnazione proposta dal difensore.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sostanziale cui si riferisce la condanna (reato per stupefacenti); nel procedimento oggetto dell'impugnazione il motivo dell'inammissibilità dell'appello riguardava la mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio.

  • art. 24, art. 27, art. 111 Cost.

    La Corte ha ritenuto che i commi 1-ter e 1-quater non violino tali principi costituzionali: essi disciplinano modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non limitano l'accesso alla giustizia, il diritto di difesa o la presunzione d'innocenza.

  • principio 'tempus regit actum'

    Principio per cui la disciplina processuale applicabile è quella vigente al momento in cui è stato compiuto l'atto (qui: la proposizione dell'impugnazione); ergo le modifiche normative successive non si applicano retroattivamente alle impugnazioni già proposte.

  • art. 619, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la correzione della motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; qui invocato per sostenere che l'asserito vizio di motivazione relativo a questioni giuridiche non fondate non integra motivo di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per imporre al ricorrente le spese processuali.

Massime di principio

  • Le norme processuali vigenti al momento della proposizione dell'impugnazione sono quelle applicabili (principio tempus regit actum): le modifiche successive non si applicano retroattivamente se non espressamente previste.
  • L'obbligo di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio (o di indicarne espressamente la collocazione nel fascicolo) costituisce un requisito formale che incide sull'ammissibilità dell'impugnazione; un richiamo specifico alla dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo è generalmente sufficiente.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative a norme che disciplinano modalità procedurali del difensore sono frequentemente respinte se la norma si limita a regolare le modalità (e non impedisce l'esercizio del diritto di impugnare o il diritto di difesa).
  • Le difficoltà fattuali del difensore a ottenere indicazioni dall'assistito (es. domicilio) devono essere documentate nel merito; da sole non costituiscono tipicamente base valida per una questione di legittimità costituzionale.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile rispetto ad argomentazioni giuridiche delle parti: se la questione è puramente giuridica e il giudice la disattende, il rimedio è la censura per violazione di legge, non il rilevamento di carenza motivazionale; la Cassazione può inoltre esaminare questioni di diritto sollevate per la prima volta in sede di legittimità.
  • Chi propone ricorso in cassazione senza prospettare censure fondate espone sè stesso al rischio di inammissibilità, condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende).

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