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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09197/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto, in relazione a un'ordinanza di assegnazione emessa nel corso di un'espropriazione presso terzi, l'imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50% sul credito assegnato a una società cessionaria di credito. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale del proprio ricorso; l'appello dell'Ufficio era stato respinto. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 6 e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, sostenendo che l'ordinanza di assegnazione è un atto autonomo e traslativo, soggetto a tassazione proporzionale, e che non vi è alcuna doppia imposizione rispetto alla precedente sentenza di condanna. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1 e 40 del d.P.R. 131/1986, censurando l'idea che la natura del credito originario, riferito a prestazioni sanitarie esenti IVA, potesse giustificare l'imposta fissa. La controricorrente difendeva invece la tesi della strumentalità dell'ordinanza rispetto al titolo esecutivo già tassato e della conseguente tassazione fissa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre condannato la controricorrente al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio, secondo le liquidazioni indicate in dispositivo. La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure dell'Ufficio: l'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi ha natura traslativa e autonoma, sicché è soggetta a imposta di registro proporzionale; inoltre, il regime fiscale del credito originario o il richiamo all'esenzione IVA non incidono sulla tassazione dell'atto esecutivo, che va valutato solo per il suo contenuto e non determina doppia imposizione.

Norme richiamate

  • art. 6 Tariffa, Parte prima, d.P.R. 131/1986

    aliquota proporzionale dello 0,50%

    si applica all'ordinanza di assegnazione quale atto autonomo traslativo soggetto a imposta di registro proporzionale.

  • art. 8, lett. a), Tariffa, Parte prima, d.P.R. 131/1986

    ricomprende i provvedimenti di assegnazione, intesi come atti aventi efficacia traslativa, e non solo come meri atti attuativi del titolo esecutivo.

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    non si applica all'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, poiché la disposizione sull'imposizione fissa riguarda cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a IVA, non il trasferimento coattivo del credito verso il terzo pignorato.

  • art. 23 Cost.

    la tassazione autonoma dell'atto esecutivo è coerente con il principio di legalità tributaria.

  • art. 53 Cost.

    l'atto esecutivo manifesta una ulteriore capacità contributiva, idonea a giustificare un autonomo prelievo fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite nei giudizi tributari.

Massime di principio

  • L'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi ha natura autonoma e traslativa: essa trasferisce coattivamente il credito dal debitore esecutato al creditore procedente e costituisce un atto giuridicamente distinto dal titolo esecutivo presupposto.
  • Ai fini dell'imposta di registro, il provvedimento va tassato in base al suo contenuto e alla sua funzione propria, senza considerare elementi extratestuali o il regime fiscale del credito originario azionato in executivis.
  • La circostanza che la sentenza di merito o il titolo esecutivo siano già stati tassati non impedisce la tassazione autonoma dell'ordinanza di assegnazione, perché l'imposta di registro è un'imposta d'atto e ciascun atto con autonoma rilevanza economico-giuridica esprime una distinta capacità contributiva.
  • La disciplina dell'imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione non è assimilabile, per finalità e struttura, alla tassazione delle sentenze che accertano crediti soggetti a IVA in sede di opposizione allo stato passivo; non basta l'assenza di un ulteriore titolo esecutivo per estendere analogicamente il regime fiscale previsto per quelle decisioni.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioniEspropriazione presso terzi
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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