Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1241/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 556/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 556/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 aprile 2024 e notificata al Ministero il 12 gennaio 2025. La pronuncia, non impugnata e passata in giudicato secondo l’attestazione della Cancelleria del 22 giugno 2026, aveva condannato il Ministero a riconoscere euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro fosse passata in giudicato, che fosse stata notificata al Ministero il 12 gennaio 2025 e che, prima della notificazione del ricorso al TAR del 1° luglio 2026, fosse inutilmente trascorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non ha allegato né provato l’avvenuto pagamento e non ha giustificato l’inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che abbia già adempiuto nelle more, di dare piena esecuzione al titolo entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte; il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio e non riceve compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro, n. 556 del 15 aprile 2024, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 3979/2023, con la quale è stato statuito, per quanto d’interesse: “accoglie il ricorso, nei limiti della prescrizione, e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della parte ricorrente la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato; sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall’art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”.

    La tutela di ottemperanza è stata attivata per ottenere l’attuazione di una pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato; il TAR ha ordinato l’adempimento del contenuto vincolante del titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il ricorso al Tar è stato ritualmente notificato in data 1 luglio 2026. Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi.

    Se gli specifici capitoli di bilancio dell’amministrazione debitrice sono incapienti, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’interessato può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una pronuncia passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l’attribuzione di somme.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e il mancato adempimento, l’amministrazione che non allega né prova di avere eseguito la prestazione e non giustifica la propria inerzia può essere condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissando un termine per l’intervento sostitutivo decorrente dalla richiesta della parte interessata.
  • In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.