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Sentenza

Sentenza del 31/07/2019 n. 20602 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2006, una plusvalenza non dichiarata di 83.727 euro per ciascun ricorrente, derivante dalla cessione del diritto di superficie sull'area. Il valore della cessione, dichiarato complessivamente in 251.182 euro, era stato rettificato dall'Ufficio a 364.600 euro. I contribuenti contestavano il calcolo del costo iniziale della partecipazione, invocando la rivalutazione del valore dell'area prevista dalla Legge n. 448 del 2001, articolo 7, sulla base di una perizia giurata. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non applicabile tale rivalutazione perché i contribuenti non avevano provato il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché tutti i ricorrenti avevano aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 193 del 2016, articolo 6, convertito dalla Legge n. 225 del 2016. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa alla corretta determinazione della plusvalenza o all'applicabilità della rivalutazione. L'eccezione dell'Agenzia relativa alla notificazione iniziale al Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata ritenuta sanata dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, soggetto legittimato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, articolo 67, comma 1, lettera b)

    La plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie è stata qualificata dall'Amministrazione come reddito diverso imponibile.

  • Legge n. 448 del 2001, articolo 7

    La norma consente, ricorrendone i presupposti, di determinare il costo fiscale del bene rivalutato sulla base di una perizia giurata, subordinando l'efficacia della rivalutazione al versamento dell'imposta sostitutiva. Nel caso concreto la Commissione Tributaria Regionale aveva escluso l'applicazione della norma per mancata prova del versamento.

  • D.L. n. 193 del 2016, articolo 6, convertito dalla Legge n. 225 del 2016

    definizione agevolata delle liti pendenti

    L'adesione documentata di tutti i ricorrenti alla definizione agevolata ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente dimostra di avervi aderito, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza una decisione sul merito.
  • La rivalutazione fiscale di un bene basata su perizia giurata non opera automaticamente: occorre rispettare tutti i requisiti normativi, incluso, quando previsto, il versamento dell'imposta sostitutiva e la relativa prova documentale.
  • La notificazione del ricorso a un soggetto privo di legittimazione può essere sanata con effetto retroattivo dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione effettivamente legittimata, purché quest'ultima partecipi al processo.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali possono non essere liquidate, poiché il contenuto della definizione assorbe anche gli oneri del giudizio pendente.
  • Una pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non stabilisce quale parte avesse ragione sulla questione tributaria originaria: l'esito favorevole per il contribuente deriva dalla definizione della lite, non da un accoglimento nel merito delle sue contestazioni.

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