Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1318/2026 - Napoli, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Baia e Latina n. 7 del 3.6.2023; - della deliberazione di Giunta Comunale di Baia e Latina n. 41 del 5.5.2023; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pascarella Luciano in proprio Quale Genitore del Minore il 10/11/2023: a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Baia e Latina n. 18 del 26.8.2023, depositata in giudizio in data 8/9/23; b) se ed in quanto lesiva della deliberazione di Giunta Comunale di Baia e Latina n. 61 del 1.8.2023, richiamata nell''atto deliberativo sub a); c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivi.

Giustizia amministrativa202303018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale di Baia e Latina relative all'organizzazione scolastica, nonché deliberazioni successivamente impugnate con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Baia e Latina n. 7 del 3 giugno 2023 e la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 5 maggio 2023, deducendo contestazioni concernenti l'idoneità tecnica, strutturale, impiantistica e funzionale dell'edificio scolastico di Baia e Latina Centro. Con motivi aggiunti sono state impugnate anche la deliberazione consiliare n. 18 del 26 agosto 2023 e, ove lesiva, la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 1 agosto 2023. Dal testo emergono, in particolare, contestazioni riguardanti l'idoneità dell'aula destinata alle attività motorie rispetto al numero di classi e alle sue dimensioni, l'assenza di laboratori, la conformità delle aule e degli infissi alla normativa tecnica, la regolarità e l'interferenza dei lavori con le attività didattiche, l'idoneità del piano di evacuazione e di emergenza, l'asserito corto circuito del 22 settembre 2023, nonché l'idoneità e la rumorosità del tetto. Il giudizio non è stato definito nel merito, poiché la verificazione tecnica già disposta non era stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la verificazione tecnica disposta con la precedente ordinanza collegiale n. 4541 del 16 giugno 2025 era necessaria ai fini della decisione e non era stata eseguita: il dirigente pro tempore del Genio Civile di Caserta aveva comunicato soltanto che avrebbe svolto direttamente le attività, senza tuttavia dare avvio alle operazioni né insediarsi come verificatore. Il Collegio ha quindi confermato la necessità della verificazione, mantenendo ferme le modalità operative e la disciplina dell'anticipo sul compenso già stabilite, e ha assegnato al dirigente pro tempore del Genio Civile di Caserta un ulteriore termine improrogabile di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per completarla e depositare la relazione in Segreteria. La verificazione dovrà riguardare tutti i profili tecnici già indicati: aula per attività motorie, laboratori, conformità delle aule e degli infissi, lavori, piano di evacuazione, corto circuito e tetto. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 giugno 2026. Le spese non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    una verificazione tecnica volta ad accertare l’idoneità tecnica, strutturale ed impiantistica, in generale, dell’edificio scolastico

    La disposizione consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica quando l'accertamento di specifici profili tecnici dei fatti controversi è necessario ai fini della decisione, affidandola a un organo tecnico pubblico e imponendo lo svolgimento nel contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dall'accertamento di profili tecnici, strutturali o impiantistici contestati dalle parti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., individuando uno specifico organo tecnico pubblico e delimitando puntualmente gli accertamenti da eseguire.
  • Se la verificazione già disposta non viene eseguita entro il termine iniziale, il giudice può confermarne la necessità, assegnare al verificatore un ulteriore termine improrogabile e rinviare la trattazione del merito sino al deposito della relazione.
  • Le operazioni di verificazione devono svolgersi nel contraddittorio delle parti, previo avviso alle stesse, e il verificatore deve dare effettivo avvio alle attività tecniche assegnate, non essendo sufficiente la mera comunicazione dell'assunzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.