Sentenza del 09/06/2022 n. 2683 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Condoni, sanatorie ed altre misure deflattive - Sanatoria ex art. 1, comma 643, l. n. 190/2014 - Soggetti obbligati solidalmente - Presentazione della domanda da parte di uno dei coobbligati in solido - Efficacia nei confronti del condebitore inerte - Eccezioni non aventi natura personale - Art. 1297 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
verificare se la domanda di condono/definizione agevolata proposta da uno soltanto dei coobbligati solidali produca effetti anche nei confronti degli altri coobbligati che non hanno presentato domanda; in particolare se le eccezioni relative all'estinzione o alla rideterminazione del debito siano opponibili al creditore anche se sollevate da un unico coobbligato, alla luce dell'art. 1297 c.c.
La decisione
la Corte ha ritenuto che la domanda di definizione agevolata proposta da uno solo dei coobbligati solidali ha effetto anche rispetto all'altro condebitore che non abbia presentato istanza: le eccezioni che attengono all'esistenza e all'entità del debito (ossia fatti estintivi o riduttivi della pretesa tributaria derivanti dal condono) sono pienamente estensibili e opponibili al creditore; viceversa le eccezioni di natura personale non si trasmettono tra condebitori (art. 1297 c.c.). La sanatoria, pertanto, si concretizza in fatti estintivi della pretesa tributaria opponibili al creditore anche nei confronti del condebitore inerte.
Norme richiamate
l. n. 190/2014, art. 1, comma 643
art. 1, comma 643, l. n. 190/2014
la definizione agevolata produce effetti estintivi o riduttivi della pretesa tributaria e, quando la domanda è correttamente proposta e il debito è così definito, tali effetti sono opponibili al creditore anche rispetto agli altri coobbligati solidali
c.c. art. 1297
distinzione tra eccezioni personali (non estensibili ai condebitori) ed eccezioni relative all'esistenza e all'entità del debito (estensibili e dunque opponibili al creditore); principio applicato per riconoscere l'efficacia della sanatoria anche verso il condebitore inerte
Massime di principio
- La domanda di condono presentata da uno solo dei coobbligati solidali può estinguere o ridurre la pretesa tributaria anche rispetto ai condebitori che non hanno presentato istanza, quando si tratta di eccezioni relative all'esistenza o all'entità del debito
- È fondamentale distinguere tra eccezioni personali (legate alla situazione soggettiva del singolo condebitore) e eccezioni relative al rapporto di debito: solo queste ultime si estendono agli altri coobbligati ai sensi dell'art. 1297 c.c.
- L'Amministrazione finanziaria non può far valere nei confronti del condebitore inerte pretese già estinte o definite attraverso la sanatoria validamente operata da altro coobbligato
- In pratica, per massimizzare la tutela, è consigliabile che i condebitori concordino e coordinino la presentazione delle istanze di definizione agevolata o che chi agisce conservi documentazione che attesti l'estinzione/riduzione del debito opponibile a terzi
- In fase esecutiva bisogna verificare sempre se il titolo esecutivo riguarda debiti già definiti/estinti ai sensi della normativa di sanatoria; se sì, l'opposizione o eccezione relativa all'estinzione del debito è opponibile al creditore
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