Cassazione Civile, Ordinanza n. 31741/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, senza esaminare nel merito i due motivi prospettati. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il fallimento è rimasto intimato e non ha svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un fallimento: il giudice delegato ha ammesso il creditore solo per euro 30.000,00 in chirografo. Il creditore ha proposto opposizione allo stato passivo, ma il tribunale l'ha respinta. In cassazione il medesimo creditore ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. e dell'art. 55 l.fall.; con il secondo ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 2943 c.c. e la manifesta illogicità della motivazione. La Corte, però, ha rilevato che il ricorso per cassazione non risultava notificato e che la prova dell'osservanza del termine di impugnazione grava sulla parte impugnante; il mancato assolvimento di tale onere rende il ricorso carente di un requisito di ammissibilità. L'intimato non ha svolto attività difensiva idonea a dimostrare la notifica del ricorso. La Corte ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro formale di deduzione delle censure per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È richiamato quale parametro formale di deduzione del vizio motivazionale.
art. 113 c.p.c.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella decisione sul passivo.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c.
Invocati dal ricorrente come canoni di interpretazione contrattuale asseritamente mal applicati.
art. 55 l.fall.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella decisione sul passivo fallimentare.
art. 2943 c.c.
Invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione delle regole sulla prescrizione/interruzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà atto per la sussistenza dei presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la parte impugnante ha l'onere di provare l'osservanza del termine di impugnazione e, quindi, la tempestiva notificazione del ricorso; in difetto di tale prova il ricorso è carente di un requisito di ammissibilità.
- La mancata notificazione del ricorso per cassazione, quando non risulti altrimenti dimostrata la tempestività dell'impugnazione, comporta l'improcedibilità del ricorso senza esame dei motivi.
- La deduzione di plurime violazioni di norme sostanziali e processuali è irrilevante ove manchi il presupposto processuale della rituale instaurazione del giudizio di legittimità.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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