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Risoluzione

Risoluzione n. 266 del 30/10/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione affronta il tema dell’applicabilità dell’esenzione da ogni tassa e imposta prevista dall’art. 23, comma 10, della legge n. 689/1981. L’Agenzia conclude che tale esenzione riguarda solo il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione disciplinato dalla stessa legge e non può essere estesa al giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., anche se promosso in materia di sanzioni amministrative.

Esenzione da tasse e imposte nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, non estesa all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Esenzione fiscale nelle opposizioni a sanzioni amministrative

La risoluzione esamina se il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, introdotto come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., possa beneficiare dell’esenzione da ogni tassa e imposta prevista per il processo di opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Il documento prende le mosse da un interpello presentato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di … in relazione a un orientamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di … sul contributo unificato.

Quesito posto dall’istante

L’Ordine degli Avvocati chiede se il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto come opposizione all’esecuzione sia esente da ogni tassa e imposta, alla luce del combinato disposto:

  • dell’art. 10, comma 1, del DPR 30 maggio 2002, n. 115;
  • dell’art. 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’istante contesta l’obbligo, disposto dal Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace, di corrispondere il contributo unificato anche per tali iscrizioni a ruolo, sostenendo che le esenzioni per materia sulle sanzioni amministrative si applicherebbero a ogni fase e tipo di giudizio.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo l’Ordine, il provvedimento dell’Ufficio del Giudice di Pace sarebbe in contrasto con le norme richiamate, perché:

  • la materia delle opposizioni a sanzioni amministrative sarebbe esente da ogni spesa;
  • le esenzioni previste per materia dovrebbero valere per ogni fase del processo;
  • la risoluzione n. 408 del 30 ottobre 2008 avrebbe già escluso il contributo unificato per i giudizi di appello avverso le sentenze rese sull’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, in ragione della materia trattata.

Valutazione preliminare sull’ammissibilità dell’interpello

L’Agenzia delle Entrate rileva anzitutto che l’interpello del contribuente, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 del DM n. 209/2001, è ammissibile solo se riguarda un caso concreto e personale da trattare ai fini tributari.

Nel caso di specie, l’istanza viene ritenuta inammissibile perché:

  • non descrive in modo specifico una fattispecie concreta;
  • prospetta solo una questione generale e astratta;
  • difetta quindi del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del DM n. 209/2001.

Pur dichiarando l’inammissibilità, l’Agenzia decide comunque di esprimere un parere sul merito come attività di consulenza giuridica, senza gli effetti propri dell’interpello.

Ambito di competenza e chiarimento sul contributo unificato

L’Agenzia precisa che le questioni interpretative sul contributo unificato non rientrano nella propria competenza, ma in quella del Ministero della Giustizia. La risoluzione si concentra quindi sul significato dell’art. 23 della legge n. 689/1981, che disciplina il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione.

Il comma 10 della norma stabilisce che:

  • “gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”.

Interpretazione dell’art. 23, comma 10, legge n. 689/1981

Secondo l’Agenzia, la previsione esentativa inserita nell’art. 23 della legge n. 689/1981 si applica solo al giudizio di opposizione disciplinato da quella stessa disposizione, e precisamente:

  • al procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione;
  • indipendentemente dal grado di giudizio;
  • non anche al giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

L’esenzione è dunque letta in modo strettamente collegato al rito speciale previsto dalla legge sulle sanzioni amministrative.

Parere del Ministero della Giustizia

Per corroborare l’interpretazione, l’Agenzia richiama il parere della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, secondo cui:

  • l’esenzione prevista per il processo di opposizione all’ordinanza-ingiunzione riguarda solo il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 689/1981;
  • tale processo è caratterizzato da un rito speciale e da un trattamento tributario di favore espressamente previsto dal legislatore;
  • il regime di esenzione non può essere esteso ai giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c., che trovano base nel codice di procedura civile.

Principio di stretta interpretazione delle agevolazioni

La risoluzione richiama inoltre il principio generale secondo cui le norme che introducono agevolazioni o esenzioni, essendo di carattere eccezionale, devono essere interpretate in modo restrittivo.

In particolare, l’Agenzia evidenzia che:

  • non sono ammesse interpretazioni analogiche o estensive;
  • i benefici non possono essere estesi oltre l’ambito definito in modo rigoroso dalla norma;
  • viene citata a supporto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106.

Rapporti con la risoluzione n. 408 del 30 ottobre 2008

L’Agenzia chiarisce che il precedente richiamato dall’istante non è contrario alla soluzione adottata. La risoluzione n. 408 del 30 ottobre 2008, infatti, riguardava l’imposta di registro nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione e affermava che l’esenzione da ogni tassa e imposta si applica ai gradi successivi al primo.

Tale indirizzo non è estensibile al diverso giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché:

  • il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione è un procedimento peculiare, regolato dalla legge n. 689/1981;
  • l’opposizione all’esecuzione ha invece fondamento normativo nel codice di procedura civile;
  • i due procedimenti sono diversi per presupposti e regole procedurali.

Conclusione

La risoluzione conclude che la previsione dell’art. 23, comma 10, della legge n. 689/1981, secondo cui gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta, si applica esclusivamente al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione disciplinato dalla medesima legge e non al giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Indicazione finale

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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