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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19186/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui tale conseguenza economica segue all'inammissibilità quando non risulti che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, ma dall'ordinanza emerge che l'unico motivo dedotto riguardava esclusivamente la determinazione del trattamento punitivo. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive sulla pena; in particolare, nella motivazione di appello si dava atto della mancata allegazione di specifici elementi favorevoli al ricorrente e si osservava che la pena era stata fissata di poco sopra il minimo edittale in ragione della recidiva reiterata e infraquinquennale riconosciuta.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la sola determinazione della pena quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, non illogica e abbia specificamente esaminato le deduzioni difensive sul trattamento sanzionatorio.
  • La doglianza sulla pena non è ammissibile se non indica specifici elementi favorevoli ignorati dal giudice di merito e se la pena risulta comunque collocata in prossimità del minimo edittale, soprattutto quando la scelta sanzionatoria sia giustificata da elementi aggravanti quali la recidiva reiterata e infraquinquennale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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