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Sentenza

Sentenza del 16/11/2016 n. 23343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità di una cartella di pagamento notificata alla I. s.r.l. quale coobbligata solidale per debiti tributari della A. s.r.l., relativi agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005 e risultanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto insufficiente la cartella perché non informava direttamente la società beneficiaria dell’avviso di accertamento notificato alla società scissa. L’Agenzia delle entrate e il concessionario hanno contestato tale interpretazione, sostenendo che l’art. 173, commi 12 e 13, del D.P.R. n. 917 del 1986 rende le società beneficiarie solidalmente responsabili e non impone la reiterazione dell’avviso né ulteriori integrazioni motivazionali della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi riuniti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Centro s.p.a., ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della I. s.r.l. È stato stabilito che, per debiti tributari riferiti a periodi anteriori alla scissione, tutte le società beneficiarie sono obbligate in solido e possono essere direttamente assoggettate alla riscossione, senza che l’amministrazione debba notificare nuovamente l’avviso di accertamento o aggiungere alla cartella informazioni ulteriori rispetto a quelle normalmente richieste. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13

    «Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito»; «senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione».

    In caso di scissione societaria, i debiti tributari anteriori alla scissione restano riferibili alla società scissa, ma tutte le società beneficiarie rispondono solidalmente. L’amministrazione può procedere alla riscossione nei loro confronti senza rinnovare la notifica dell’avviso di accertamento e senza integrare la motivazione ordinaria della cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella di pagamento deve contenere gli elementi previsti dalla disciplina propria della cartella; l’operazione di scissione non determina requisiti motivazionali aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2

    Per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa, la responsabilità delle società beneficiarie è solidale e illimitata.

  • Codice civile, artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3

    I limiti previsti dalla disciplina civilistica per le obbligazioni derivanti dalla scissione non operano allo stesso modo per i debiti fiscali, per i quali trova applicazione la disciplina tributaria speciale della responsabilità solidale.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 3 e 7

    Le garanzie generali in materia di motivazione e conoscibilità degli atti tributari devono essere coordinate con la disciplina speciale dell’art. 173 del D.P.R. n. 917 del 1986, che esclude ulteriori adempimenti informativi in capo all’amministrazione in caso di scissione.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    La questione è stata richiamata dal concessionario in relazione agli eventuali vizi dell’atto, ma la Corte ha deciso sulla base dei principi speciali in materia di scissione e riscossione tributaria.

Massime di principio

  • Per i debiti tributari riferiti a periodi anteriori a una scissione, le società beneficiarie rispondono normalmente in solido, anche se l’avviso di accertamento è stato notificato soltanto alla società scissa.
  • La società beneficiaria non ha diritto, come regola generale, alla rinnovazione della notifica dell’avviso di accertamento né a una cartella con motivazione più ampia del normale solo perché è soggetto distinto dalla società scissa.
  • La società beneficiaria può chiedere di partecipare ai procedimenti riguardanti la società scissa e di prendere conoscenza dei relativi atti; la legge considera questa facoltà sufficiente a garantire la tutela partecipativa.
  • Per stabilire quale disciplina applicare, è decisivo che il debito tributario si riferisca a un periodo anteriore all’efficacia della scissione, non il momento in cui l’avviso di accertamento viene emesso o notificato.
  • La cartella notificata alla società beneficiaria può essere contestata per vizi propri, come errori di identificazione, calcolo o notifica, ma non necessariamente per la mancata reiterazione o integrazione dell’avviso di accertamento già notificato alla società scissa.

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