Sentenza n. 5039/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento: del decreto protocollo n. -OMISSIS-/V dell’8.09.2025 (allegato n. 1), dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” via -OMISSIS- - Castellammare di Stabia, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2025/2026; e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente; dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi, iscritti presso la stessa; E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 33 ore settimanali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del dirigente scolastico di assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti di assegnazione alla scuola di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno didattico al minore, chiedendo l'assegnazione del sostegno per l'intero orario settimanale del docente specializzato, pari a 33 ore, in ragione della situazione di handicap grave del minore e della prescrizione del sostegno in deroga risultante dalla diagnosi funzionale. Ha inoltre contestato gli atti, non conosciuti negli estremi, con cui le amministrazioni scolastiche avrebbero assegnato all'istituto un numero insufficiente di insegnanti di sostegno. Dal testo non risultano specificamente articolati ulteriori vizi di legittimità, oltre alla contestazione sostanziale dell'insufficienza delle ore assegnate e alla domanda di adeguamento del sostegno alle esigenze di piena integrazione scolastica.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'amministrazione scolastica, in esecuzione dell'ordinanza cautelare della Sezione, ha proceduto all'integrazione delle ore di sostegno specializzato. L'esecuzione conformativa della misura cautelare ha determinato il venir meno dell'interesse attuale alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato. La conclusione è stata ritenuta non contestata dalle amministrazioni resistenti. In applicazione della soccombenza virtuale, le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
misure cautelari monocratiche
Consente l'adozione di una misura cautelare monocratica nei casi di estrema gravità e urgenza, quando non sia possibile attendere la trattazione collegiale.
art. 93 c.p.c.
attribuzione al difensore della ricorrente, antistatario
Consente l'attribuzione delle spese liquidate al difensore che abbia dichiarato di averne fatto anticipo e ne abbia richiesto l'attribuzione.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
situazione di handicap grave
È richiamato quale presupposto della particolare esigenza di sostegno scolastico del minore.
articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Prevede la tutela dei dati personali nella diffusione dei provvedimenti giudiziari, qui applicata mediante oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue, in sede conformativa, una misura cautelare disponendo l'integrazione delle ore di sostegno scolastico richieste per garantire la piena inclusione dell'alunno disabile, viene meno l'interesse attuale alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato e il giudizio può essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la sopravvenuta attività amministrativa realizza integralmente l'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente e tale circostanza non sia contestata dalle amministrazioni resistenti.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adeguamento dell'azione amministrativa alla pretesa azionata, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che avrebbe verosimilmente perso il giudizio.
- Nei giudizi riguardanti dati relativi alla salute di minori, la diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni elemento idoneo a rivelare lo stato di salute.
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