Sentenza del 12/06/2017 n. 3372 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - IRPEG - Oneri deducibili - Acquisto carburante - Schede - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES/IRPEG, dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante destinato ai mezzi utilizzati nell'esercizio dell'impresa. La deduzione è subordinata alla corretta compilazione delle schede carburanti da parte dell'addetto alla distribuzione, secondo i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa, inclusa l'indicazione dei chilometri percorsi o risultanti dal mezzo. Tale indicazione ha funzione antielusiva e non può essere sostituita da altri documenti o elementi probatori richiesti dalla legge.
La decisione
La deduzione dei costi di carburante è stata ritenuta subordinata alla regolare tenuta delle schede carburanti, conformi al modello allegato al d.P.R. n. 444/1997. In assenza dell'indicazione chilometrica e degli ulteriori requisiti prescritti, il costo non può essere dedotto, anche se documentato attraverso altri mezzi. Il testo non specifica lo svolgimento processuale concreto né l'esito nominativo del ricorso, ma enuncia il principio secondo cui il mancato rispetto delle formalità impedisce la deduzione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986, art. 165
La disposizione è richiamata quale base normativa in materia di determinazione del reddito d'impresa e deducibilità dei costi; la deduzione deve comunque rispettare le condizioni documentali specificamente previste per gli acquisti di carburante.
d.P.R. n. 444/1997
Disciplina le schede carburanti e ne stabilisce i requisiti di forma e contenuto. L'indicazione dei dati identificativi del veicolo e dei chilometri è considerata necessaria ai fini antielusivi e deve risultare dalla scheda conforme al modello normativo.
Cassazione n. 5415/2016
Conferma che l'inosservanza dei requisiti formali della scheda carburanti, compresa l'indicazione chilometrica, impedisce la deduzione del costo e non può essere sanata mediante documentazione alternativa.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente i costi di carburante dell'impresa non è sufficiente dimostrare l'effettivo pagamento: occorre rispettare anche gli specifici adempimenti documentali previsti dalla normativa.
- I requisiti formali della scheda carburante, inclusa l'indicazione dei chilometri, hanno funzione sostanziale di controllo antielusivo e la loro omissione può comportare l'indeducibilità del costo.
- Fatture, ricevute, estratti conto o altri documenti non sostituiscono necessariamente la scheda carburante regolare quando la legge richiede quel particolare documento.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preventivamente che ogni scheda o documento elettronico equivalente riporti tutti i dati obbligatori e sia compilato secondo il modello e le modalità vigenti.
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