Cassazione Penale, Ordinanza n. 18307/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che disponeva la condanna per i reati contestati, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per i reati di minaccia e danneggiamento, deducendo un motivo relativo alla ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in modo obiettivamente generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, rendendolo quindi inammissibile.
Norme richiamate
artt. 612 c.p. e 635 c.p.
Richiamati come base della condanna confermata in appello, senza che in ordinanza sia affrontata nel merito la loro applicazione sostanziale.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la valutazione della recidiva senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura è inammissibile quando non evidenzia un vizio effettivo della decisione e non si misura con le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se non emergono cause ostative.
- La Corte di cassazione, in presenza di una doglianza meramente assertiva o generica, non procede al riesame del merito della decisione impugnata.
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