Cassazione Penale, Sentenza n. 37357/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione per il reato di evasione sostenendo che la motivazione del Tribunale era contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare ha censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui l'imputato avrebbe avuto la facoltà di uscire dall'abitazione dalle ore 19:00 alle ore 07:00, mentre nel fascicolo non era acquisita l'ordinanza (n. 2109/2020 RG GIP, emessa 06/05/2020) che aveva aggravato la misura da obbligo di dimora a arresti domiciliari e che, secondo il Procuratore, non consentiva tale facoltà. Il Tribunale si era basato su una nota dei Carabinieri che invece riportava la finestra temporale pertinente alla precedente misura (obbligo di dimora). Il Procuratore ha inoltre affrontato il tema della possibilità, per l'organo pubblico, di dedurre in cassazione motivi riferibili a vizio di motivazione dopo la modifica normativa operata dalla legge n. 114/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha censurato la sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione sul punto decisivo (mancata acquisizione dell'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari e confusione tra i termini della precedente misura e quelli della misura aggravata). La Corte ha quindi annullato la sentenza del Tribunale di Genova e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Genova, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lett. p)
Il pubblico ministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2
La Corte ha ritenuto che la novella ha vietato l'appello del pubblico ministero ma non ha limitato la proposizione del ricorso per cassazione; pertanto il PM può proporre ricorso per cassazione avverso determinate sentenze di proscioglimento e dedurre tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
Art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza in relazione alla modifica introdotta dalla legge n. 114/2024; la modifica è interpretata come limitativa dell'appello del PM ma non dell'azione in cassazione del PM per i reati indicati dall'art. 550 commi 1 e 2.
Art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Individua i reati per i quali opera la disciplina delle citazioni dirette e per i quali la legge n. 114/2024 ha vietato l'appello del pubblico ministero; tuttavia tale esclusione non si estende automaticamente al ricorso per cassazione.
Art. 606, cod. proc. pen.
Consente di dedurre in cassazione sia violazioni di legge sia vizi della motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, travisamento della prova). La Corte ha confermato che il PM può avvalersi di tutte le doglianze elencate in tale articolo nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Se il giudice di merito dubita dell'esistenza o del contenuto di un provvedimento cautelare fondamentale per la decisione (es. ordinanza che dispone arresti domiciliari), ha l'obbligo di acquisirlo agli atti prima di motivare la sentenza; la mancata acquisizione può rendere la motivazione viziata e portare all'annullamento in cassazione.
- La confusione tra i termini di misure diverse (obbligo di dimora vs arresti domiciliari) e l'uso in motivazione di attestazioni di forza probatoria non verificate può costituire manifesta illogicità o travisamento della prova, rilevante in sede di cassazione.
- A seguito della legge n. 114/2024 il pubblico ministero non può appellare alcune sentenze di proscioglimento, ma può proporre ricorso per cassazione avverso quelle sentenze e dedurre tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., compresi i vizi di motivazione.
- È inammissibile che il pubblico ministero produca per la prima volta in cassazione documenti decisivi non prodotti in dibattimento per sopperire a lacune probatorie: tuttavia la presenza originaria di tali lacune può comunque determinare l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale.
- In ipotesi di annullamento per vizi decisivi della motivazione la Cassazione dispone il rinvio per nuovo giudizio e frequentemente prescrive che sia un diverso giudice a decidere, per tutelare l'imparzialità e la corretta valutazione degli atti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37304/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37327/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37328/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37329/2025 del 17/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →