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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18040/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per II.DD. e IVA relativa all'anno d'imposta 2006 nei confronti di un'impresa individuale alberghiera, sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli determinati mediante applicazione degli studi di settore ex art. 62-bis d.l. n. 331/1993. L'ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi per euro 170.309,00. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo giustificato lo scostamento, e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., lamentando omessa pronuncia e motivazione apparente sulla non attendibilità dello studio di settore posto a base dell'accertamento; 2) violazione dell'art. 62-bis d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto valorizzare il grave scostamento dagli studi di settore e la gestione antieconomica dell'impresa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le censure di omessa pronuncia e motivazione apparente erano tra loro incompatibili e, comunque, la CTR si era effettivamente pronunciata sul punto con motivazione non apparente, avendo individuato una ratio decidendi autonoma basata anche su costi rilevanti per personale e ammortamenti, sulla limitata capacità ricettiva e sulla ubicazione della struttura. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché sotto la veste della violazione di legge mirava a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e, inoltre, si scontrava con la preclusione della doppia conforme, non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stato inoltre dato atto della disciplina sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 4; richiamo al n. 5 e al terzo comma nel testo

    I motivi formalmente prospettati come violazione di legge non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del fatto; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.

  • art. 112 c.p.c.

    È norma richiamata a sostegno della censura di omessa pronuncia; la Corte rileva però che la pronuncia sulla questione vi è stata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la sentenza d'appello contiene una ratio decidendi comprensibile e autonoma.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione al requisito di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della CTR.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione; la Corte afferma che la motivazione della CTR lo soddisfa.

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993

    Norma posta a base dell'accertamento mediante studi di settore; la Corte non la interpreta nel merito ma rileva che il fatto storico dello scostamento è stato considerato dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'onere probatorio; la censura è reputata inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo, del quale la Corte esclude i presupposti nel caso della parte ammessa a prenotazione a debito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte richiama l'abrogazione e il nuovo collocamento della disciplina nel sistema, per ribadire la preclusione del ricorso per cassazione sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

Massime di principio

  • In presenza di una decisione di merito che abbia effettivamente affrontato la questione controversa e abbia esposto una ratio decidendi autonoma, non ricorre il vizio di omessa pronuncia né quello di motivazione apparente.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ponderazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non è sufficiente a integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può investire la ricostruzione di fatto se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano differenti.
  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la censura in cassazione deve colpire specificamente la motivazione della sentenza di merito e non limitarsi a contestare l'esito della valutazione del giudice sullo scostamento e sulle giustificazioni offerte dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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